| (Diritti di informazione).
1. La RUL deve essere informata oltre che su quanto già
previsto dalle norme vigenti, anche:
a) almeno annualmente:
1) sul bilancio e sull'andamento della gestione
dell'impresa, mediante la trasmissione degli stessi atti
sottoposti all'approvazione dei soci e del collegio sindacale,
quando l'impresa sia costituita in forma societaria o mediante
la trasmissione del bilancio in caso di impresa
individuale;
2) sulle pari opportunità delle lavoratrici anche ai
sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
3) sui contratti di appalto;
b) almeno trimestralmente:
1) sull'evoluzione dell'occupazione aziendale, con
particolare riferimento ai contratti di lavoro particolari e
sulle relative autorizzazioni amministrative o sindacali;
2) sul lavoro straordinario;
c) in tempo utile:
1) sull'introduzione di innovazioni tecnologiche ed
organizzative;
2) sull'ambiente di lavoro, con particolare riferimento
all'applicazione delle norme di sicurezza ed all'impiego di
fattori nocivi;
3) su eventuali progetti di scorpori, cessioni e/o
fusioni di azienda;
4) su eventuali, sostanziali variazioni intervenute
nelle informazioni di cui alle lettere a) e b).
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