| (Diritto di affissione).
1. L'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Art. 25. - (Diritto di affissione). - 1. La
RUL e le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere
su apposito spazio, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del
lavoro".
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