| (Contributi sindacali).
1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio
1970, n. 300, già sostituito dall'articolo 18 della legge 23
luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di
percepire, tramite ritenuta sulla retribuzione, i contributi
che i lavoratori - sulla base delle indicazioni annualmente
fornite dalle organizzazioni sindacali interessate - intendono
loro versare con modalità che garantiscano la segretezza del
versamento mediante la utilizzazione del modulo di cui
all'allegato C annesso alla presente legge".
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