| (Locali della RUL
e delle organizzazioni sindacali).
1. L'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Art. 27. - (Locali della RUL e delle
organizzazioni sindacali). - 1. Il datore di lavoro nelle
unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione della RUL e delle
organizzazioni sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni,
un idoneo locale comune all'in-
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terno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di
dipendenti, la RUL e le organizzazioni sindacali hanno diritto
di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo
per le loro riunioni".
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