| (Repressione della condotta antisindacale).
1. Il primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
"Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti
diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
dell'attività della RUL e delle organizzazioni sindacali
presenti nella unità produttiva nonché del diritto di
sciopero, il pretore del luogo ove è posto in essere il
comportamento denunziato, su ricorso dei predetti organismi,
nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte
sommarie informazioni, qualora ritenga sussistere la
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di
lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la
cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti".
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