| (Modifica dell'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300).
1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Consiglio unitario elettivo). - 1.
In ogni unità produttiva che occupi almeno quindici dipendenti
in costanza di rapporto di lavoro è costituito un consiglio
unitario elettivo, con voto segreto e con elettorato attivo e
passivo di tutti i lavoratori. La stessa disposizione si
appica alle imprese agricole che occupino più di cinque
dipendenti.
2. Le elezioni sono indette dal consiglio uscente ai sensi
del comma 6, e, in mancanza, da un gruppo di lavoratori non
inferiore al 3 per cento del totale dei dipendenti dell'unità
produttiva; tale limite minimo non può, comunque, essere
superiore a 20. L'iniziativa può altresì essere presa da una
organizzazione sindacale effettivamente rappresentativa,
oppure che abbia negoziato e sottoscritto un contratto
collettivo applicato nell'unità produttiva. L'elezione del
consiglio avviene con voto segreto e la ripartizione dei seggi
avviene con metodo proporzionale.
3. L'elezione non ha effetto se non partecipa al voto
almeno la metà degli aventi diritto.
4. Le candidature possono essere presentate da un gruppo di
lavoratori in numero almeno pari al 3 per cento dei lavoratori
dell'unità produttiva; tale limite minimo non può comunque
essere superiore a 20. Le candidature possono, altresì, essere
presentate dalle organizzazioni sindacali, che possono indire
le elezioni a norma del comma 2.
5. Ulteriori modalità di svolgimento delle elezioni possono
essere stabilite in
Pag. 6
apposito regolamento deliberato dal consiglio a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti. Tale regolamento deve
garantire l'equilibrata rappresentanza dei lavoratori, le
specifiche professionalità e le minoranze.
6. I rappresentanti eletti costituiscono il consiglio. Il
consiglio dura in carica tre anni e, almeno quindici giorni
prima della scadenza, deve provvedere alla convocazione di
nuove elezioni. In mancanza, l'iniziativa della convocazione
delle elezioni può essere presa dai soggetti di cui al comma
2. Il consiglio decade anticipatamente quando siano cessati
dall'incarico più del 50 per cento dei suoi originari
componenti, oppure quando più del 50 per cento dei lavoratori
sottoscriva l'indizione di nuove elezioni.
7. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
collettivi, il consiglio è composto:
a) nelle unità produttive fino a 50 addetti, da
quattro componenti;
b) nelle unità produttive fino a 200 addetti, da sei
componenti;
c) nelle unità produttive da 201 a 3.000 addetti, da
sei componenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300;
d) nelle unità produttive con più di 3.000 addetti,
dal numero di componenti di cui alla lettera c), cui si
aggiungono sei componenti ogni 500 addetti o frazione di 600,
per il numero di addetti superiore a 3.000.
8. Il consiglio, entro trenta giorni dalla sua elezione,
delibera un regolamento per il proprio funzionamento.
9. Il consiglio costituisce la forma di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione
del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
10. Nell'ambito di aziende con più unità produttive i
consigli possono istituire organi di coordinamento".
| |