| (Contenzioso).
1. Qualsiasi impedimento frapposto dal datore di lavoro
all'indizione delle elezioni del consiglio ed al loro regolare
svolgimento costituisce condotta antisindacale ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; in tal
caso, la legittimazione attiva è attribuita a chiunque vi
abbia interesse.
2. Il pretore in funzione di giudice del lavoro del luogo
in cui è collocata l'unità produttiva decide con decreto,
applicando la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, i ricorsi presentati da chiunque vi abbia
interesse, concernenti l'indizione delle elezioni, il loro
svolgimento e la proclamazione dei risultati, nonché il
funzionamento del consiglio stesso.
3. Il consiglio, ove vi abbia interesse, può proporre
ricorso ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
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