| (Consiglio interaziendale).
1. Nelle unità produttive con meno di sedici addetti il
consiglio può essere eletto per una pluralità di unità
produttive dello stesso datore di lavoro nelle quali il numero
complessivo di addetti sia superiore a quindici. La stessa
disposizione si applica quando le diverse unità produttive
appartengono a società collegate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile.
2. Il consiglio può altresì essere eletto per una pluralità
di unità produttive di datori di lavoro differenti quando la
somma degli addetti sia superiore a quindici. Nel settore
edile il consiglio può essere costituito per ogni cantiere nel
quale siano occupati più di quindici lavoratori ancorché
dipendenti da imprenditori diversi.
3. Le elezioni sono validamente indette con l'invio a tutti
i datori di lavoro compresi nell'ambito interaziendale
considerato di apposita comunicazione sottoscritta da
un'organizzazione sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, oppure da almeno il 20
per cento dei lavoratori occupati in tale ambito
interaziendale. La comunicazione viene altresì inviata
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
territorialmente competente.
4. L'onere economico derivante dai permessi retribuiti
fruiti dai componenti del consiglio è ripartito tra i diversi
datori di lavoro in proporzione al numero dei dipendenti. Le
assemblee che riguardino i lavoratori di più unità produttive
di regola si svolgono fuori dei luoghi di lavoro secondo le
modalità stabilite dai contratti collettivi.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo, trova applicazione l'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, nonché gli articoli 2 e 3.
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