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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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14
DDL0002-0006
Progetto di legge Camera n. 2 - testo presentato - (DDL12-2)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C2. TESTIPDL
...C2.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Pag. 9 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Consiglio interaziendale).
    1.  Nelle unità produttive con meno di sedici addetti il
  consiglio può essere eletto per una pluralità di unità
  produttive dello stesso datore di lavoro nelle quali il numero
  complessivo di addetti sia superiore a quindici.  La stessa
  disposizione si applica quando le diverse unità produttive
  appartengono a società collegate ai sensi dell'articolo 2359
  del codice civile.
    2.  Il consiglio può altresì essere eletto per una pluralità
  di unità produttive di datori di lavoro differenti quando la
  somma degli addetti sia superiore a quindici.  Nel settore
  edile il consiglio può essere costituito per ogni cantiere nel
  quale siano occupati più di quindici lavoratori ancorché
  dipendenti da imprenditori diversi.
    3.  Le elezioni sono validamente indette con l'invio a tutti
  i datori di lavoro compresi nell'ambito interaziendale
  considerato di apposita comunicazione sottoscritta da
  un'organizzazione sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 19
  della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito
  dall'articolo 1 della presente legge, oppure da almeno il 20
  per cento dei lavoratori occupati in tale ambito
  interaziendale.  La comunicazione viene altresì inviata
  all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
  territorialmente competente.
    4.  L'onere economico derivante dai permessi retribuiti
  fruiti dai componenti del consiglio è ripartito tra i diversi
  datori di lavoro in proporzione al numero dei dipendenti.  Le
  assemblee che riguardino i lavoratori di più unità produttive
  di regola si svolgono fuori dei luoghi di lavoro secondo le
  modalità stabilite dai contratti collettivi.
    5.  Per quanto non diversamente disposto dal presente
  articolo, trova applicazione l'articolo 19 della legge 20
  maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della
  presente legge, nonché gli articoli 2 e 3.
 
DATA=930624 FASCID=DDL12-2 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0002 TOTPAG=0012 TOTDOC=0012 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=000200 00 FASCIDC=12DDL0002 SORTNAV=0000200 000 00000 ZZDDLC2 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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