| (Diritti di attività sindacale).
1. Ciascun gruppo di lavoratori che, nell'ambito di
un'associazione esterna ai luoghi di lavoro, organizzi almeno
il 3 per cento del totale degli addetti può esercitare il
diritto di assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20
maggio 1970, n. 300, fuori orario di lavoro e, entro l'orario
di lavoro, nel limite di tre ore annue per le quali sarà
corrisposta la normale retribuzione, nonché il diritto di
affissione di cui all'articolo 25 della citata legge n. 300
del 1970. Gode, altresì, per fini di interesse sindacale, del
diritto a permessi retribuiti nella misura di un'ora l'anno
per ogni iscritto e a permessi non retribuiti nella misura di
cinque ore l'anno per ogni iscritto, dandone comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima.
In tale comunicazione sarà indicato il nome del lavoratore che
deve usufruire del permesso.
2. Ciascun gruppo di lavoratori che non corrisponda ai
requisiti di cui al comma 1 ma che, nell'ambito di una
associazione sindacale esterna ai luoghi di lavoro, organizzi
almeno il 30 per cento degli appartenenti ad un particolare
gruppo professionale oppure operi nell'ambito di una delle
organizzazioni di cui all'articolo 9, può esercitare il
diritto di assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20
maggio 1970, n. 300, fuori dell'orario di lavoro, nonché per
fini sindacali del diritto di affissione e del diritto a
permessi non retribuiti nella misura e all'onere della previa
comunicazione di cui al comma 1.
3. I dirigenti delle organizzazioni sindacali di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo beneficiano delle misure di
cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
A tal fine, nelle unità produttive fino a 300 addetti, ogni
associazione può designare un dirigente ogni 50 aderenti o
frazione di 50; nelle unità produttive con un numero di
addetti superiore a 300, ogni associazione potrà designare un
dirigente ogni 100 aderenti o frazione di 100.
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