| (Rappresentanze unitarie).
1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Rappresentanze unitarie). - 1. I
lavoratori hanno diritto di costituire nelle unità produttive
o amministrative di imprese o enti privati e pubblici o
pubbliche amministrazioni una rappresentanza unitaria eletta
su base proporzionale. Il voto è segreto e tutti i lavoratori
godono dell'elettorato attivo e passivo.
2. L'iniziativa della elezione della rappresentanza
unitaria può essere assunta da una delle associazioni di cui
all'articolo 14, comma 2, ovvero da una delle associazioni
sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti
collettivi nazionali o territoriali applicati nella unità
produttiva o amministrativa, ovvero da comitati di lavoratori
ai quali aderiscano almeno il 5 per cento degli addetti.
L'elezione non ha effetto se esprimono voti validi meno della
metà degli aventi diritto.
3. Le modalità di elezione sono stabilite mediante appositi
protocolli stipulati tra le associazioni sindacali di cui al
comma 2. I
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regolamenti contenuti nei protocolli devono garantire
l'equilibrata presenza dei sessi nella rappresentanza e devono
prevedere che, ai fini dell'equilibrata rappresentanza dei
lavoratori con specifiche professionalità, o di altre
minoranze, siano costituiti appositi collegi elettorali. In
mancanza di protocolli di intesa si applica il regolamento
elettorale di cui all'allegato A alla presente legge.
4. I rappresentanti del personale proclamati eletti dal
comitato elettorale restano in carica tre anni senza
possibilità di proroga e possono essere rieletti. Essi hanno
diritto, oltre che alle garanzie di cui agli articoli 18, 22 e
24, a permessi retribuiti nella misura minima di 10 ore
mensili; i permessi spettanti ai rappresentanti eletti in una
medesima lista possono essere da loro utilizzati in modo
cumulativo. L'elezione della nuova rappresentanza unitaria è
indetta dalla rappresentanza uscente, o, in mancanza, da uno
dei soggetti di cui al comma 2.
5. La presentazione da parte di una delle associazioni
sindacali di cui al comma 2 della lista dei candidati
comporta, in mancanza di espressa dichiarazione contraria
dell'associazione presentatrice, l'attribuzione ai
rappresentanti eventualmente eletti di tutti i diritti e le
prerogative contrattuali spettanti alla rappresentanza
associativa di cui all'articolo 14, comma 2.
6. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
collettivi possono essere eletti:
a) nelle unità produttive ed amministrative fino a 50
addetti: 4 rappresentanti;
b) nelle unità produttive ed amministrative fino a
200 addetti: 6 rappresentanti;
c) nelle unità produttive da 200 a 3000 addetti: 6
rappresentanti per ogni 300 o frazione di 300 addetti;
d) nelle unità produttive ed amministrative con più
di 3000 addetti: in aggiunta ai rappresentanti di cui alla
lettera c), 6 rappresentanti per ogni 500 addetti, o
frazione di 500 oltre il livello occupazionale dei 3000
addetti.
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7. Il numero dei rappresentanti eleggibili è aumentato
almeno del 10 per cento, con eventuale arrotondamento per
eccesso, nelle unità produttive nelle quali siano occupati
lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, purché in
percentuale non inferiore al 5 per cento dell'insieme dei
dipendenti, e comunque nella consistenza minima di 5 unità
lavorative, riservandosi, in tal caso, il suddetto incremento
di seggi alla elezione, in apposito collegio, dei
rappresentanti dei quadri.
8. I rappresentanti eletti costituiscono la rappresentanza
unitaria che assume ogni decisione di sua competenza a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. La rappresentanza
unitaria stabilisce entro trenta giorni dalla sua istituzione
il regolamento per il funzionamento, in mancanza del quale si
applica il regolamento di cui all'allegato B alla presente
legge. Una volta costituita, la rappresentanza non può essere
sciolta fino alla scadenza del termine triennale, se non per
dimissioni di almeno il 50 per cento dei componenti, o quando
lo richieda almeno la metà più uno dei lavoratori occupati
nell'unità produttiva o amministrativa.
9. Nei gruppi di imprese, nelle imprese articolate in più
unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono
essere costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie elette nelle unità produttive. Le
modalità di designazione e le competenze di tali organismi di
coordinamento sono stabiliti mediante appositi regolamenti
deliberati dalle rappresentanze unitarie interessate. Le
medesime disposizioni si applicano alle imprese e gruppi di
imprese che operano in più Paesi della Comunità europea.
10. La rappresentanza unitaria ha il potere di indire
assemblee dei lavoratori non retribuite o retribuite nei
limiti di sette ore all'anno con le modalità previste
dall'articolo 20. Assemblee interaziendali possono essere
indette dagli orgarismi interaziendali di cui al comma 9.
11. Restano salvi gli accordi sindacali che disciplinano il
diritto alla elezione di organismi unitari di rappresentanza,
in conformità alla presente legge, prevedendo
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equivalenti garanzie di esigibilità ed universalità del suo
esercizio e di democraticità dell'elezione".
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