| (Contenzioso).
1. Qualsiasi impedimento frapposto dal datore di lavoro al
diritto di indizione delle elezioni ed al loro regolare
svolgimento costituisce comportamento antisindacale, ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed in tal
caso la legittimazione attiva è estesa ad ogni interessato.
2. Il pretore in funzione di giudice del lavoro del luogo
in cui è situata l'impresa o l'unità produttiva o
amministrativa decide con decreto, applicando la procedura di
cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sui
ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse concernenti
l'indizione delle elezioni, la rimozione di ostacoli da
chiunque frapposti al loro svolgimento e la proclamazione dei
risultati, nonché il funzionamento della rappresentanza
unitaria costituita a norma dell'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge.
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