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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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27
DDL0003-0007
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL12-3)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Pag. 13 Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Diritti di informazione, consultazione
                     e codeterminazione).
    1.  Alla rappresentanza unitaria spettano i diritti di
  informazione, consultazione e codeterminazione, previsti da
  norme nazionali e comunitarie e da contratti collettivi.  Tali
  diritti possono essere esercitati anche mediante la
  costituzione di comitati paritetici.  Per la tutela dei
  predetti diritti, nonché per la tutela della libera
  esplicazione della sua attività di rappresentanza e di
  contrattazione aziendale, la rappresentanza unitaria è
  legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28
  della legge 20 maggio 1970, n. 300.
    2.  La rappresentanza unitaria deve essere comunque
  informata:
      a)  annualmente, sul bilancio e sull'andamento della
  gestione dell'impresa, mediante la trasmissione dei medesimi
  documenti, che sono portati a conoscenza dei soci, qualora
  l'impresa sia costituita in forma societaria;
      b)  annualmente, per esaminare le situazioni di fatto
  che ostacolano le pari opportunità delle lavoratrici e per
  concordare iniziative e programmi di riequilibrio anche ai
  sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
      c)  ogni trimestre, sui contratti di appalto e
  subappalto, con indicazione del numero di modalità di impiego
  del personale utilizzato e del trattamento applicato;
      d)  ogni mese, sull'evoluzione dell'occupazione
  aziendale, sul lavoro straordinario, con diritto di esame
  della relativa documentazione, sulle assunzioni con contratti
  di lavoro particolari, per i quali siano richieste la forma
  scritta o autorizzazioni amministrative o sindacali;
      e)  in tempo utile, sull'introduzione di innovazioni
  organizzative, nuovi macchinari, tecnologie e materie
  prime;
      f)  a richiesta, sull'ambiente di lavoro,
  sull'applicazione delle norme di sicurezza e sull'impiego di
  fattori nocivi.
 
                              Pag. 14
 
    3.  Sulle materie di cui alle lettere  b),   d),
  e)  ed  f)  la rappresentanza unitaria deve essere
  consultata prima della adozione di misure innovative, con
  l'assistenza, se lo richiede, di esperti incaricati dalla
  stessa rappresentanza.  Le spese della consulenza, sempre che
  la natura delle misure in esame la renda necessaria, sono a
  carico del datore di lavoro.
    4.  Sulle materie oggetto di consultazione il datore di
  lavoro non può adottare decisioni prima che la rappresentanza
  unitaria abbia espresso la propria valutazione.  La
  consultazione non può durare più di trenta giorni dalla
  comunicazione del datore di lavoro sulle materie di cui alle
  lettere  e)  ed  f)  e non più di tre giorni su quelle
  di cui alla lettera  d).
    5.  Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via
  preventiva alla rappresentanza unitaria i criteri e le ragioni
  giustificative della eventuale concessione a singoli
  lavoratori, o a specifici gruppi, di condizioni economiche e
  normative di miglior favore.  La rappresentanza unitaria
  esprime entro sette giorni il proprio parere sulla loro
  compatibilità con la parità di trattamento dei lavoratori,
  senza pregiudizio per i diritti e le azioni dei singoli.
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-3 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0003 TOTPAG=0026 TOTDOC=0028 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=001 PAGFIN=0014 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=000300 00 FASCIDC=12DDL0003 SORTNAV=0000300 000 00000 ZZDDLC3 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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