| (Diritti di informazione, consultazione
e codeterminazione).
1. Alla rappresentanza unitaria spettano i diritti di
informazione, consultazione e codeterminazione, previsti da
norme nazionali e comunitarie e da contratti collettivi. Tali
diritti possono essere esercitati anche mediante la
costituzione di comitati paritetici. Per la tutela dei
predetti diritti, nonché per la tutela della libera
esplicazione della sua attività di rappresentanza e di
contrattazione aziendale, la rappresentanza unitaria è
legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. La rappresentanza unitaria deve essere comunque
informata:
a) annualmente, sul bilancio e sull'andamento della
gestione dell'impresa, mediante la trasmissione dei medesimi
documenti, che sono portati a conoscenza dei soci, qualora
l'impresa sia costituita in forma societaria;
b) annualmente, per esaminare le situazioni di fatto
che ostacolano le pari opportunità delle lavoratrici e per
concordare iniziative e programmi di riequilibrio anche ai
sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) ogni trimestre, sui contratti di appalto e
subappalto, con indicazione del numero di modalità di impiego
del personale utilizzato e del trattamento applicato;
d) ogni mese, sull'evoluzione dell'occupazione
aziendale, sul lavoro straordinario, con diritto di esame
della relativa documentazione, sulle assunzioni con contratti
di lavoro particolari, per i quali siano richieste la forma
scritta o autorizzazioni amministrative o sindacali;
e) in tempo utile, sull'introduzione di innovazioni
organizzative, nuovi macchinari, tecnologie e materie
prime;
f) a richiesta, sull'ambiente di lavoro,
sull'applicazione delle norme di sicurezza e sull'impiego di
fattori nocivi.
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3. Sulle materie di cui alle lettere b), d),
e) ed f) la rappresentanza unitaria deve essere
consultata prima della adozione di misure innovative, con
l'assistenza, se lo richiede, di esperti incaricati dalla
stessa rappresentanza. Le spese della consulenza, sempre che
la natura delle misure in esame la renda necessaria, sono a
carico del datore di lavoro.
4. Sulle materie oggetto di consultazione il datore di
lavoro non può adottare decisioni prima che la rappresentanza
unitaria abbia espresso la propria valutazione. La
consultazione non può durare più di trenta giorni dalla
comunicazione del datore di lavoro sulle materie di cui alle
lettere e) ed f) e non più di tre giorni su quelle
di cui alla lettera d).
5. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via
preventiva alla rappresentanza unitaria i criteri e le ragioni
giustificative della eventuale concessione a singoli
lavoratori, o a specifici gruppi, di condizioni economiche e
normative di miglior favore. La rappresentanza unitaria
esprime entro sette giorni il proprio parere sulla loro
compatibilità con la parità di trattamento dei lavoratori,
senza pregiudizio per i diritti e le azioni dei singoli.
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