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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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28
DDL0003-0008
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL12-3)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Rappresentanze unitarie interaziendali).
    1.  Ad iniziativa dei lavoratori occupati in imprese o unità
  produttive con un numero di dipendenti inferiore a quello
  previsto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
  nonché degli organismi locali delle associazioni sindacali di
  categoria di cui all'articolo 10, comma 2, possono essere
  indette elezioni di rappresentanti interaziendali del
  personale di più imprese o unità produttive, che nel complesso
  occupino più di 15 addetti anche se esclusivamente o
  prevalentemente stagionali ed in tal caso i rappresentanti
  aziendali durano in carica per il massimo di un anno.  Nel
  settore edile possono essere eletti rappresentanti
  interaziendali in ogni cantiere nel quale siano occupati più
  di 15 lavoratori, ancorché dipendenti da imprese diverse.
 
                              Pag. 15
 
    2.  Le elezioni di cui al comma 1 sono validamente indette
  con l'invio a tutti i datori di lavoro compresi nell'ambito
  interaziendale considerato di apposita comunicazione
  sottoscritta dall'associazione locale richiedente o da almeno
  il 20 per cento dei lavoratori occupati in tale ambito
  interaziendale.  La suddetta comunicazione è altresì inviata
  all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
  territorialmente competente.
    3.  In mancanza di regolamenti elettorali previsti dai
  contratti collettivi di categoria, trova applicazione il
  regolamento elettorale di cui all'allegato A alla legge 20
  maggio 1970, n. 300, introdotto dalla presente legge.
    4.  Si applicano ai rappresentanti elettivi interaziendali,
  che devono essere dipendenti delle imprese interessate, le
  disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio
  1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 2 della presente
  legge, intendendosi sostituito il riferimento alle unità
  produttive con quello agli ambiti interaziendali individuati
  nelle comunicazioni di indizione delle elezioni.
    5.  L'onere economico per il pagamento dei permessi fruiti
  dai rappresentanti elettivi interaziendali è sostenuto in
  solido dalle imprese interessate, ed è ripartito tra esse in
  proporzione al numero degli occupati.
    6.  I lavoratori delle imprese e delle unità produttive di
  cui al comma 1 hanno diritto di riunirsi in assemblea durante
  l'orario di lavoro nel limite di dieci ore annue, per le quali
  viene corrisposta la normale retribuzione.  Tali assemblee sono
  convocate dai rappresentanti elettivi interaziendali ed hanno
  come ordine del giorno materie di interesse sindacale e del
  lavoro e si svolgono fuori dei luoghi di lavoro secondo le
  modalità stabilite dai contratti collettivi.
    7.  Il datore di lavoro che per impedire l'esercizio del
  diritto di elettorato attivo e passivo, o per ritorsione
  contro l'avvenuto esercizio, adotti provvedimenti
  discriminatori ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio
  1970, n. 300, ovvero ne minacci l'adozione, è punito, salvo
  ogni diversa
 
                              Pag. 16
 
  azione in sede civile e salvo che il fatto non costituisca
  più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni e
  con la multa non inferiore a lire tre milioni.
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-3 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0003 TOTPAG=0026 TOTDOC=0028 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=024 PAGFIN=0016 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=000300 00 FASCIDC=12DDL0003 SORTNAV=0000300 000 00000 ZZDDLC3 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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