| (Rappresentanze unitarie interaziendali).
1. Ad iniziativa dei lavoratori occupati in imprese o unità
produttive con un numero di dipendenti inferiore a quello
previsto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonché degli organismi locali delle associazioni sindacali di
categoria di cui all'articolo 10, comma 2, possono essere
indette elezioni di rappresentanti interaziendali del
personale di più imprese o unità produttive, che nel complesso
occupino più di 15 addetti anche se esclusivamente o
prevalentemente stagionali ed in tal caso i rappresentanti
aziendali durano in carica per il massimo di un anno. Nel
settore edile possono essere eletti rappresentanti
interaziendali in ogni cantiere nel quale siano occupati più
di 15 lavoratori, ancorché dipendenti da imprese diverse.
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2. Le elezioni di cui al comma 1 sono validamente indette
con l'invio a tutti i datori di lavoro compresi nell'ambito
interaziendale considerato di apposita comunicazione
sottoscritta dall'associazione locale richiedente o da almeno
il 20 per cento dei lavoratori occupati in tale ambito
interaziendale. La suddetta comunicazione è altresì inviata
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
territorialmente competente.
3. In mancanza di regolamenti elettorali previsti dai
contratti collettivi di categoria, trova applicazione il
regolamento elettorale di cui all'allegato A alla legge 20
maggio 1970, n. 300, introdotto dalla presente legge.
4. Si applicano ai rappresentanti elettivi interaziendali,
che devono essere dipendenti delle imprese interessate, le
disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 2 della presente
legge, intendendosi sostituito il riferimento alle unità
produttive con quello agli ambiti interaziendali individuati
nelle comunicazioni di indizione delle elezioni.
5. L'onere economico per il pagamento dei permessi fruiti
dai rappresentanti elettivi interaziendali è sostenuto in
solido dalle imprese interessate, ed è ripartito tra esse in
proporzione al numero degli occupati.
6. I lavoratori delle imprese e delle unità produttive di
cui al comma 1 hanno diritto di riunirsi in assemblea durante
l'orario di lavoro nel limite di dieci ore annue, per le quali
viene corrisposta la normale retribuzione. Tali assemblee sono
convocate dai rappresentanti elettivi interaziendali ed hanno
come ordine del giorno materie di interesse sindacale e del
lavoro e si svolgono fuori dei luoghi di lavoro secondo le
modalità stabilite dai contratti collettivi.
7. Il datore di lavoro che per impedire l'esercizio del
diritto di elettorato attivo e passivo, o per ritorsione
contro l'avvenuto esercizio, adotti provvedimenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, ovvero ne minacci l'adozione, è punito, salvo
ogni diversa
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azione in sede civile e salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa non inferiore a lire tre milioni.
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