| (Obblighi dei destinatari di benefìci a carico della
finanza pubblica e di commesse pubbliche. Modifiche
strutturali di servizi pubblici e armonizzazione di
trattamenti).
1. I datori di lavoro che fruiscono di incentivazioni ed
agevolazioni di qualsiasi natura a carico della finanza
pubblica ovvero di riduzioni di oneri fiscali o contributivi,
o che intrattengono con pubbliche amministrazioni o enti
pubblici, rapporti contrattuali di appalto di opere o servizi,
di somministrazione o fornitura, sono tenuti ad applicare ai
propri dipendenti i trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi in vigore per il settore di attività
da loro esplicata.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1,
i lavoratori hanno azione diretta verso il datore di lavoro
per l'applicazione dei trattamenti di cui al medesimo comma,
senza pregiudizio di diverse sanzioni previste da specifiche
disposizioni di legge.
3. Nel caso di modifiche dell'assetto proprietario o
gestionale degli enti erogatori di servizi pubblici che
comportino variazioni delle discipline e delle normative
applicabili ai rapporti di lavoro, le organizzazioni sindacali
hanno diritto di chiedere all'Agenzia per le relazioni
sindacali di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, la convocazione delle parti interessate allo scopo di
raggiungere intese circa la armonizzazione delle normative e
dei trattamenti di fatto riguardanti lavoratori con analoghe
professionalità.
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