| (Entrata in vigore degli accordi e contratti collettivi
interconfederali, categoriali
e territoriali).
1. I lavoratori iscritti e non iscritti ad associazioni
sindacali hanno diritto di
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eleggere loro delegati a suffragio universale, i quali
partecipano alla stipula dei contratti nazionali di
categoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 i contratti nazionali di
categoria prevedono le modalità di elezione nei luoghi di
lavoro di comitati di delegati. In mancanza di disciplina
contrattuale si applica il regolamento elettorale di cui
all'allegato C alla presente legge. Salve più favorevoli
previsioni contrattuali i delegati hanno diritto, per lo
svolgimento dei loro compiti, a permessi retribuiti non
inferiori a cinque giornate, nella proporzione almeno di un
delegato ogni 1000 appartenenti alla categoria, ove questa
comprenda fino a 300.000 lavoratori, o un delegato ogni 2000
per un numero di dipendenti superiore.
3. Il comitato dei delegati partecipa alla definizione
della piattaforma rivendicativa che viene sottoposta alla
consultazione dei lavoratori, collabora con la delegazione
preposta al negoziato, può partecipare a quest'ultima con suoi
rappresentanti.
4. Sulla base di una consultazione preventiva e vincolante
dei lavoratori, il comitato dei delegati determina i limiti
del mandato alla sottoscrizione del contratto collettivo ed
esprime un parere sulla sua conclusione.
5. Il contratto collettivo sottoscritto deve essere
illustrato in apposite assemblee ai lavoratori interessati ed
entra in vigore trascorsi venti giorni dalla sua
sottoscrizione, salvo che sia richiesto entro tale termine lo
svolgimento di una consultazione generale dei lavoratori
interessati. La richiesta, diretta alle associazioni sindacali
che hanno sottoscritto il contratto, deve essere presentata da
almeno il 25 per cento dei membri del comitato dei delegati o
dal 10 per cento dei lavoratori ricompresi nell'area di
applicazione del contratto, tramite comitati allo scopo
costituiti e responsabili della raccolta e della autenticità
delle firme.
6. La consultazione di cui al comma 5, alla quale possono
partecipare tutti i lavoratori con voto personale e segreto, è
indetta dalle associazioni sindacali stipulanti nella
generalità dei luoghi di lavoro in
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collaborazione con le rappresentanze unitarie, ove
costituite, e deve esaurirsi entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 5. Dei risultati della
consultazione è redatto un verbale dai componenti della
rappresentanza unitaria o, in mancanza, dai soggetti che
l'hanno indetta. Il contratto collettivo acquista efficacia
dal momento della proclamazione e notificazione alla
controparte ad opera dei legali rappresentanti
dell'associazione sindacale stipulante, dell'esito positivo
della consultazione, sempre che essa abbia riguardato la
maggioranza assoluta dei lavoratori interessati o si sia
svolta in almeno i due terzi delle unità produttive o aree
interaziendali e amministrative in cui siano state costituite
rappresentanze unitarie. In caso di esito negativo della
consultazione la riapertura delle trattative deve essere
richiesta dalle associazioni sindacali entro trenta giorni.
7. In mancanza di costituzione dei comitati nazionali dei
delegati previsti dal presente articolo, la consultazione di
cui al comma 6, riguardante il complessivo contenuto
contrattuale e finalizzata all'acquisto di efficacia
dell'intesa negoziale sottoscritta, è indetta dalle
associazioni stipulanti ed è conclusa entro trenta giorni
dalla sottoscrizione.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli
accordi interconfederali.
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