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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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30
DDL0003-0010
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL12-3)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Entrata in vigore degli accordi e contratti collettivi
                interconfederali, categoriali
                       e territoriali).
    1.  I lavoratori iscritti e non iscritti ad associazioni
  sindacali hanno diritto di
 
                              Pag. 17
 
  eleggere loro delegati a suffragio universale, i quali
  partecipano alla stipula dei contratti nazionali di
  categoria.
    2.  Ai fini di cui al comma 1 i contratti nazionali di
  categoria prevedono le modalità di elezione nei luoghi di
  lavoro di comitati di delegati.  In mancanza di disciplina
  contrattuale si applica il regolamento elettorale di cui
  all'allegato C alla presente legge.  Salve più favorevoli
  previsioni contrattuali i delegati hanno diritto, per lo
  svolgimento dei loro compiti, a permessi retribuiti non
  inferiori a cinque giornate, nella proporzione almeno di un
  delegato ogni 1000 appartenenti alla categoria, ove questa
  comprenda fino a 300.000 lavoratori, o un delegato ogni 2000
  per un numero di dipendenti superiore.
    3.  Il comitato dei delegati partecipa alla definizione
  della piattaforma rivendicativa che viene sottoposta alla
  consultazione dei lavoratori, collabora con la delegazione
  preposta al negoziato, può partecipare a quest'ultima con suoi
  rappresentanti.
    4.  Sulla base di una consultazione preventiva e vincolante
  dei lavoratori, il comitato dei delegati determina i limiti
  del mandato alla sottoscrizione del contratto collettivo ed
  esprime un parere sulla sua conclusione.
    5.  Il contratto collettivo sottoscritto deve essere
  illustrato in apposite assemblee ai lavoratori interessati ed
  entra in vigore trascorsi venti giorni dalla sua
  sottoscrizione, salvo che sia richiesto entro tale termine lo
  svolgimento di una consultazione generale dei lavoratori
  interessati.  La richiesta, diretta alle associazioni sindacali
  che hanno sottoscritto il contratto, deve essere presentata da
  almeno il 25 per cento dei membri del comitato dei delegati o
  dal 10 per cento dei lavoratori ricompresi nell'area di
  applicazione del contratto, tramite comitati allo scopo
  costituiti e responsabili della raccolta e della autenticità
  delle firme.
    6.  La consultazione di cui al comma 5, alla quale possono
  partecipare tutti i lavoratori con voto personale e segreto, è
  indetta dalle associazioni sindacali stipulanti nella
  generalità dei luoghi di lavoro in
 
                              Pag. 18
 
  collaborazione con le rappresentanze unitarie, ove
  costituite, e deve esaurirsi entro trenta giorni dalla
  scadenza del termine di cui al comma 5.  Dei risultati della
  consultazione è redatto un verbale dai componenti della
  rappresentanza unitaria o, in mancanza, dai soggetti che
  l'hanno indetta.  Il contratto collettivo acquista efficacia
  dal momento della proclamazione e notificazione alla
  controparte ad opera dei legali rappresentanti
  dell'associazione sindacale stipulante, dell'esito positivo
  della consultazione, sempre che essa abbia riguardato la
  maggioranza assoluta dei lavoratori interessati o si sia
  svolta in almeno i due terzi delle unità produttive o aree
  interaziendali e amministrative in cui siano state costituite
  rappresentanze unitarie.  In caso di esito negativo della
  consultazione la riapertura delle trattative deve essere
  richiesta dalle associazioni sindacali entro trenta giorni.
    7.  In mancanza di costituzione dei comitati nazionali dei
  delegati previsti dal presente articolo, la consultazione di
  cui al comma 6, riguardante il complessivo contenuto
  contrattuale e finalizzata all'acquisto di efficacia
  dell'intesa negoziale sottoscritta, è indetta dalle
  associazioni stipulanti ed è conclusa entro trenta giorni
  dalla sottoscrizione.
    8.  La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli
  accordi interconfederali.
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-3 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0003 TOTPAG=0026 TOTDOC=0028 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=034 PAGFIN=0018 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=000300 00 FASCIDC=12DDL0003 SORTNAV=0000300 000 00000 ZZDDLC3 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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