| (Comitato elettorale).
1. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, i
firmatari di ciascuna lista possono, entro tre giorni,
designare due rappresentanti per la costituzione del comitato
elettorale.
2. Il comitato elettorale fissa la data delle elezioni non
oltre quindici giorni dalla sua costituzione, ne stabilisce
ogni modalità, sovraintende alle relative operazioni, richiede
al datore di lavoro l'anticipazione o il rimborso delle spese
necessarie al loro espletamento, nonché un elenco aggiornato
degli elettori del quale ogni lavoratore può prendere
visione.
3. Ogni membro del comitato elettorale può richiedere, non
oltre dieci giorni prima dell'inizio delle elezioni, che le
operazioni elettorali si svolgano alla presenza di un pubblico
ufficiale. Le relative spese sono a carico del datore di
lavoro.
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