| (Diritto di voto).
1. A tutti i lavoratori occupati nell'unità produttiva,
compresi i lavoratori il cui rapporto, per qualsiasi motivo,
sia in stato di sospensione, i lavoratori in prova, a tempo
determinato, assunti con contratto di formazione e lavoro,
apprendisti e precari è riconosciuto l'elettorato attivo e
passivo.
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