| (Collegi elettorali).
1. Salve diverse previsioni di accordi intercorsi tra le
associazioni sindacali che hanno il diritto di indire le
elezioni, il comitato elettorale procede alla costituzione di
collegi elettorali distinti per operai e impiegati, con
suddivisione del numero degli eleggibili in proporzione della
distribuzione del personale tra le suddette categorie.
2. Nelle unità produttive ed amministrative cui siano
adibiti lavoratori della categoria dei quadri in numero non
inferiore al cinque per cento del complesso degli addetti, e
comunque a 5 unità lavorative, è costituito un collegio
riservato ai quadri. Il numero degli eleggibili in tale
collegio è pari al 10 per cento degli eleggibili previsti
dall'articolo 19, comma 6 della legge, e si cumula, in
aumento, al loro numero.
3. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere la
costituzione di collegi elettorali per la rappresentanza di
specifici gruppi professionali o di altre minoranze.
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