| (Equilibrio della rappresentanza dei sessi).
1. Nelle unità produttive ed amministrative in cui il
rapporto percentuale tra le lavoratrici e il complesso degli
occupati sia inferiore alla metà trovano applicazione le
seguenti disposizioni:
a) ove il tasso di occupazione femminile non superi
il 25 per cento del totale è garantita alle lavoratrici una
percentuale di elette nella rappresentanza unitaria pari al
tasso di occupazione, con eventuale arrotondamento all'unità
superiore;
b) ove il tasso di occupazione femminile sia compreso
tra il 25 per cento ed il 50 per cento è garantita una
percentuale di elette non inferiore al 30 per cento.
2. La garanzia di cui al comma 1 è realizzata dalla
presenza nelle liste di lavoratrici candidate in misura
almeno pari alla percentuale garantita di elette e attraverso
la seguente procedura di eventuale correzione dei dati
elettorali.
Pag. 22
3. In via preliminare si procede all'ordinario calcolo dei
seggi assegnati alle singole liste in base al quoziente
elettorale nonché alla determinazione degli eletti in base
alle preferenze espresse. Ove risultino elette lavoratrici in
numero pari o superiore a quello garantito, i risultati
restano stabilizzati. Ove, invece, risultino elette
lavoratrici in numero inferiore, si procede alla correzione
sostituendo ai candidati eletti di sesso maschile con minor
numero di preferenze altrettante candidate non elette con il
più alto numero di preferenze. Resta comunque salvo e
invariato il numero complessivo di eletti riportato da ogni
lista.
| |