| (Piano di svolgimento delle elezioni).
1. La richiesta deve contenere, a pena di inefficacia, un
piano di svolgimento delle elezioni con indicazione
dettagliata degli ambiti aziendali ed interaziendali
costituenti collegi elettorali per la elezione dei delegati,
nel rispetto della proporzione tra lavoratori e delegati di
cui all'articolo 8 della legge. Deve altresì contenere la
indicazione, per ogni ambito così individuato, di uno o più
soggetti investiti dal richiedente del potere di pretendere la
effettuazione delle elezioni e curarne l'organizzazione.
2. Il piano di svolgimento delle elezioni deve prevedere la
loro articolazione su base regionale o sub regionale,
così da programmare il completamento delle operazioni di voto
nel tempo massimo di sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta.
3. Nel caso siano inviate più richieste di indizione delle
elezioni, con relativi piani di svolgimento, si dà attuazione
a quello contenuto nella richiesta che sia stata inviata per
prima, secondo quanto risultante dal timbro postale di
partenza. In caso di identità della data di spedizione è
preferito il piano che preveda il più rapido espletamento
delle previsioni di voto.
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