| (Pubblicità della richiesta ed obblighi dei datori di
lavoro).
1. L'organizzazione datoriale destinataria della richiesta
è tenuta a darne tempestiva notizia alle imprese associate,
dalle quali si presume conosciuta trascorsi sette giorni dal
ricevimento. La stessa presunzione si applica alle
amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici, decorsi sette
giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Agenzia.
E' fatto obbligo al servizio pubblico radiotelevisivo e alla
stampa quotidiana di divulgare i comunicati dei soggetti
richiedenti l'elezione del comitato dei delegati.
2. I datori di lavoro sono tenuti ad apprestare quanto
necessario allo svolgimento delle elezioni dei delegati, a
richiesta dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2,
comma 1. Qualsiasi comportamento attivo od omissivo, che
costituisca ostacolo allo svolgimento delle elezioni, è
perseguibile ai sensi dell'articolo 3 della legge.
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