| (Svolgimento delle elezioni).
1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2, comma
1, possono delegare, per l'organizzazione e l'espletamento
delle operazioni di voto nelle singole unità produttive o
amministrative, le rappresentanze unitarie, ovvero le
rappresentanze interaziendali, o, in loro mancanza, soggetti
diversi, che assumono la responsabilità del corretto
svolgimento delle operazioni di voto.
2. Salvo diversa disposizione dei regolamenti previsti dai
contratti nazionali di categoria, la elezione dei delegati
avviene per ogni singolo ambito o collegio, con possibilità di
indicare tanti nominativi quanti sono i delegati eligendi.
3. I risultati delle elezioni, ed i nominativi dei delegati
eletti sono comunicati, a cura dei soggetti di cui al comma 1,
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
tramite degli uffici provinciali o regionali del lavoro e
dalla massima occupazione, ed alle organizzazioni datoriali.
Trovano applicazione le norme di pubblicità di cui
all'articolo 3 comma 1.
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