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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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52
DDL0004-0004
Progetto di legge Camera n. 4 - testo presentato - (DDL12-4)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C4. TESTIPDL
...C4.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Prestazioni di cittadinanza
                 e prestazioni integrative).
     1.  Il Servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i
  cittadini e stranieri presenti sul territorio nazionale, senza
  distinzione di condizioni sociali, tutte le prestazioni
  necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui
  all'articolo 2 e all'articolo 14, terzo comma, della legge 23
  dicembre 1978, n. 833, previa eventuale richiesta del medico
  nei casi previsti dalle regioni e dalle province autonome di
  Trento e di Bolzano, a livello domiciliare nonché presso
  ambulatori, presìdi, strutture direttamente gestiti o comunque
  afferenti
 
                               Pag. 6
 
  al Servizio sanitario nazionale.  Sono altresì garantite a
  tutti i cittadini:
    a)  le prestazioni di profilassi individuale
  obbligatorie per legge o previste da programmi regionali con
  carattere di generalità;
    b)  le prestazioni di recupero e di rieducazione
  funzionale effettuate in regime di ricovero o di  day
  hospital,  nonché le prestazioni prescritte da medici
  specialisti effettuabili a livello ambulatoriale o domiciliare
  a completamento o integrazione di programmi di riabilitazione
  e mantenimento di particolare complessità;
    c)  le prestazioni sanitarie domiciliari e gli
  interventi sanitari di emergenza, ivi compreso il trasporto
  infermi in urgenza.
    2.  Le prestazioni di cui al comma 1 non sono assoggettabili
  ad alcuna forma di partecipazione alla spesa da parte degli
  assistiti né a livello nazionale né a livello regionale.
    3.  Per le prestazioni non previste nel presente articolo le
  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  stabiliscono i limiti e i criteri di erogazione, nonché le
  forme di partecipazione degli assistiti alla spesa.
    4.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, sentite le confederazioni sindacali maggiormente
  rappresentative e le organizzazioni dei pensionati e
  dell'utenza organizzata, stabiliscono altresì i limiti e i
  criteri di erogazione, nonché le eventuali forme di
  partecipazione alla spesa degli assistiti, per le prestazioni
  di tipo riabilitativo che necessitano di trattamenti
  prolungati ad alta intensità assistenziale.
    5.  In attuazione del primo comma dell'articolo 46 della
  legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni favoriscono lo
  sviluppo della mutualità volontaria integrativa attraverso la
  costituzione, anche contrattuale, di forme o associazioni
  volontaristiche di carattere privato, al fine della erogazione
  di prestazioni o attività sanitarie aggiuntive a quelle
  indicate nel presente articolo.
 
                               Pag. 7
 
    6.  La mutualità volontaria potrà essere destinata alla
  copertura delle spese per le prestazioni di cui ai commi 3 e
  4, nonché alla copertura delle spese derivanti dalla fruizione
  di prestazioni diverse dai livelli uniformi di assistenza
  assicurati dal Servizio sanitario nazionale che i cittadini
  richiedono, anche al fine di favorire processi di
  deistituzionalizzazione e interventi nelle situazioni di non
  autosufficienza a sostegno delle famiglie.
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-4 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0004 TOTPAG=0028 TOTDOC=0017 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=022 PAGFIN=0007 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=000400 00 FASCIDC=12DDL0004 SORTNAV=0000400 000 00000 ZZDDLC4 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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