| (Prestazioni di cittadinanza
e prestazioni integrative).
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i
cittadini e stranieri presenti sul territorio nazionale, senza
distinzione di condizioni sociali, tutte le prestazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 2 e all'articolo 14, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, previa eventuale richiesta del medico
nei casi previsti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, a livello domiciliare nonché presso
ambulatori, presìdi, strutture direttamente gestiti o comunque
afferenti
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al Servizio sanitario nazionale. Sono altresì garantite a
tutti i cittadini:
a) le prestazioni di profilassi individuale
obbligatorie per legge o previste da programmi regionali con
carattere di generalità;
b) le prestazioni di recupero e di rieducazione
funzionale effettuate in regime di ricovero o di day
hospital, nonché le prestazioni prescritte da medici
specialisti effettuabili a livello ambulatoriale o domiciliare
a completamento o integrazione di programmi di riabilitazione
e mantenimento di particolare complessità;
c) le prestazioni sanitarie domiciliari e gli
interventi sanitari di emergenza, ivi compreso il trasporto
infermi in urgenza.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono assoggettabili
ad alcuna forma di partecipazione alla spesa da parte degli
assistiti né a livello nazionale né a livello regionale.
3. Per le prestazioni non previste nel presente articolo le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
stabiliscono i limiti e i criteri di erogazione, nonché le
forme di partecipazione degli assistiti alla spesa.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative e le organizzazioni dei pensionati e
dell'utenza organizzata, stabiliscono altresì i limiti e i
criteri di erogazione, nonché le eventuali forme di
partecipazione alla spesa degli assistiti, per le prestazioni
di tipo riabilitativo che necessitano di trattamenti
prolungati ad alta intensità assistenziale.
5. In attuazione del primo comma dell'articolo 46 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni favoriscono lo
sviluppo della mutualità volontaria integrativa attraverso la
costituzione, anche contrattuale, di forme o associazioni
volontaristiche di carattere privato, al fine della erogazione
di prestazioni o attività sanitarie aggiuntive a quelle
indicate nel presente articolo.
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6. La mutualità volontaria potrà essere destinata alla
copertura delle spese per le prestazioni di cui ai commi 3 e
4, nonché alla copertura delle spese derivanti dalla fruizione
di prestazioni diverse dai livelli uniformi di assistenza
assicurati dal Servizio sanitario nazionale che i cittadini
richiedono, anche al fine di favorire processi di
deistituzionalizzazione e interventi nelle situazioni di non
autosufficienza a sostegno delle famiglie.
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