| (Finanziamento del
Servizio sanitario nazionale).
1. Il Governo è delegato a:
a) emanare un decreto legislativo per disciplinare il
passaggio graduale che realizzi la completa fiscalizzazione
degli oneri sociali per l'assistenza sanitaria nell'arco di
due piani triennali successivi da prevedere nella legge
finanziaria;
b) predisporre il superamento dell'attuale sistema
contributivo realizzando entro e non oltre sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge la
perequazione degli oneri;
c) ridefinire le modalità di riscossione fiscale a
livello centrale e regionale secondo i seguenti criteri:
1) istituzione di un'imposta sul valore aggiunto d'impresa,
con aliquote articolate per settori produttivi definite
nazionalmente e riscosse regionalmente con riferimento al
domicilio fiscale delle imprese medesime, per garantire lo
stesso gettito della contribuzione sui datori di lavoro e
comprendere per i lavoratori autonomi e assimilati il gettito
del contributo sanitario derivante dalla perequazione di cui
alla lettera b);
2) successivamente graduale sostituzione del gettito
relativo alla contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti
e pensionati con una ristrutturazione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF).
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2. Il Servizio sanitario è finanziato da un fondo unitario,
costituito da un fondo sanitario nazionale, alimentato dal
sistema fiscale generale, e da un fondo sanitario regionale,
alimentato dall'imposta regionale sul valore aggiunto
d'impresa di cui al numero 1) della lettera c) del comma
1.
3. I fondi di cui al comma 2 assicurano il finanziamento
delle prestazioni di cui all'articolo 2 tenendo conto, per
quanto riguarda il fondo regionale, delle specificità di
ciascuna regione individuate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. Il fondo sanitario regionale potrà essere incrementato
per garantire ai cittadini ulteriori prestazioni integrative
mediante l'aumento, definito dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle aliquote dell'imposta
sul valore aggiunto e ricorrendo al gettito delle forme di
autonomia impositiva consentite a livello regionale.
5. Il fondo sanitario nazionale viene ripartito tra tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con
delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), sentito il Consiglio sanitario nazionale,
sulla base di parametri di spesa articolati per regioni e
rappresentativi dei caratteri della domanda di salute, del
volume dei servizi, degli obiettivi da conseguire e del costo
effettivo delle prestazioni.
6. Al fine di favorire il riequilibrio a favore delle
regioni particolarmente svantaggiate è istituito un fondo di
investimento e sviluppo al quale, per un periodo non inferiore
a cinque anni, è destinata una quota pari al 10 per cento
annuo della spesa sanitaria. Le regioni sono tenute a
destinare una quota pari al 10 per cento dell'intera spesa
sanitaria iscritta a bilancio agli investimenti ed alla
manutenzione straordinaria.
7. Le regioni sono direttamente responsabili delle spese
disposte o autorizzate in eccedenza rispetto alla dotazione
loro attribuita e dovranno provvedervi con proprie risorse.
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8. Ad ogni esercizio finanziario il Dipartimento di
politiche sanitarie di cui all'articolo 5 della presente
legge, unitamente alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano opererà le verifiche sulla base degli obiettivi
raggiunti e in caso di riscontro negativo provvederà a
ridimensionare il finanziamento ad essi finalizzato.
9. Per almeno quattro anni la mobilità interregionale dovrà
essere compensata in modo progressivo rispettivamente, per il
primo anno nell'ordine del 50 per cento, per il secondo anno
nell'ordine del 70 per cento, per il terzo anno nell'ordine
del 90 per cento e per il quarto anno nell'ordine del 100 per
cento delle spese effettivamente sostenute, secondo tariffe
definite a livello nazionale, dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e aggiornate su base annua.
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