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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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53
DDL0004-0005
Progetto di legge Camera n. 4 - testo presentato - (DDL12-4)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C4. TESTIPDL
...C4.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4 ZZ12 ZZPD ZZPR
                      (Finanziamento del
                Servizio sanitario nazionale).
      1.  Il Governo è delegato a:
    a)  emanare un decreto legislativo per disciplinare il
  passaggio graduale che realizzi la completa fiscalizzazione
  degli oneri sociali per l'assistenza sanitaria nell'arco di
  due piani triennali successivi da prevedere nella legge
  finanziaria;
    b)  predisporre il superamento dell'attuale sistema
  contributivo realizzando entro e non oltre sessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge la
  perequazione degli oneri;
    c)  ridefinire le modalità di riscossione fiscale a
  livello centrale e regionale secondo i seguenti criteri:
    1) istituzione di un'imposta sul valore aggiunto d'impresa,
  con aliquote articolate per settori produttivi definite
  nazionalmente e riscosse regionalmente con riferimento al
  domicilio fiscale delle imprese medesime, per garantire lo
  stesso gettito della contribuzione sui datori di lavoro e
  comprendere per i lavoratori autonomi e assimilati il gettito
  del contributo sanitario derivante dalla perequazione di cui
  alla lettera  b);
    2) successivamente graduale sostituzione del gettito
  relativo alla contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti
  e pensionati con una ristrutturazione dell'imposta sul reddito
  delle persone fisiche (IRPEF).
 
                               Pag. 8
 
    2.  Il Servizio sanitario è finanziato da un fondo unitario,
  costituito da un fondo sanitario nazionale, alimentato dal
  sistema fiscale generale, e da un fondo sanitario regionale,
  alimentato dall'imposta regionale sul valore aggiunto
  d'impresa di cui al numero 1) della lettera  c)  del comma
  1.
    3.  I fondi di cui al comma 2 assicurano il finanziamento
  delle prestazioni di cui all'articolo 2 tenendo conto, per
  quanto riguarda il fondo regionale, delle specificità di
  ciascuna regione individuate dalla Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano.
    4.  Il fondo sanitario regionale potrà essere incrementato
  per garantire ai cittadini ulteriori prestazioni integrative
  mediante l'aumento, definito dalle regioni e dalle province
  autonome di Trento e di Bolzano, delle aliquote dell'imposta
  sul valore aggiunto e ricorrendo al gettito delle forme di
  autonomia impositiva consentite a livello regionale.
    5.  Il fondo sanitario nazionale viene ripartito tra tutte
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con
  delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
  economica (CIPE), sentito il Consiglio sanitario nazionale,
  sulla base di parametri di spesa articolati per regioni e
  rappresentativi dei caratteri della domanda di salute, del
  volume dei servizi, degli obiettivi da conseguire e del costo
  effettivo delle prestazioni.
    6.  Al fine di favorire il riequilibrio a favore delle
  regioni particolarmente svantaggiate è istituito un fondo di
  investimento e sviluppo al quale, per un periodo non inferiore
  a cinque anni, è destinata una quota pari al 10 per cento
  annuo della spesa sanitaria.  Le regioni sono tenute a
  destinare una quota pari al 10 per cento dell'intera spesa
  sanitaria iscritta a bilancio agli investimenti ed alla
  manutenzione straordinaria.
    7.  Le regioni sono direttamente responsabili delle spese
  disposte o autorizzate in eccedenza rispetto alla dotazione
  loro attribuita e dovranno provvedervi con proprie risorse.
 
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    8.  Ad ogni esercizio finanziario il Dipartimento di
  politiche sanitarie di cui all'articolo 5 della presente
  legge, unitamente alla Conferenza permanente per i rapporti
  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano opererà le verifiche sulla base degli obiettivi
  raggiunti e in caso di riscontro negativo provvederà a
  ridimensionare il finanziamento ad essi finalizzato.
    9.  Per almeno quattro anni la mobilità interregionale dovrà
  essere compensata in modo progressivo rispettivamente, per il
  primo anno nell'ordine del 50 per cento, per il secondo anno
  nell'ordine del 70 per cento, per il terzo anno nell'ordine
  del 90 per cento e per il quarto anno nell'ordine del 100 per
  cento delle spese effettivamente sostenute, secondo tariffe
  definite a livello nazionale, dalla Conferenza permanente per
  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano e aggiornate su base annua.
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-4 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0004 TOTPAG=0028 TOTDOC=0017 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=010 PAGFIN=0009 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=000400 00 FASCIDC=12DDL0004 SORTNAV=0000400 000 00000 ZZDDLC4 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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