| (Governo della spesa).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano dettano norme per l'organizzazione, la
gestione economica, finanziaria e patrimoniale ed il
funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere.
2. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
presidente della giunta regionale, sono trasferiti al
patrimonio delle unità sanitarie locali tutti i beni, mobili e
immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature
che alla data di entrata in vigore della presente legge sono
stati trasferiti al patrimonio dei comuni con vincolo di
destinazione alle unità sanitarie locali.
3. I beni di cui al comma 2 possono essere trasformati per
uso o alienati qualora costituiscano passività o ciò sia
necessario per finanziare i servizi sanitari.
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4. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, determinerà, per almeno tre anni, la
percentuale di spesa sanitaria in rapporto al prodotto interno
lordo (PIL), tenendo conto del costo reale delle prestazioni
da assicurare, con il fine di dare certezza alla spesa futura
e nel cui ambito prevedere obiettivi di risparmio e di
razionalizzazione.
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