| (Competenze dello Stato).
1. Le competenze riservate allo Stato sono quelle relative
alla definizione degli obiettivi di salute, delle attività e
delle prestazioni da assicurare in regime universalistico,
alla redistribuzione delle risorse di cui all'articolo 3, ai
processi di riequilibrio tra i sistemi sanitari regionali ed
agli interventi su problematiche prioritarie.
2. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 1 lo
Stato si avvarrà di provvedimenti programmatici mirati e di
linee di indirizzo.
3. Le funzioni di cui alle lettere b), k), l), s) e
t) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sono trasferite alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, mentre le competenze tecniche relative
alle lettere a), c), d), e), f), h), i), m) e n)
del medesimo articolo 6 sono trasferite all'Istituto superiore
di sanità.
4. Le funzioni degli uffici periferici del Ministero della
sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 614 e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, abrogati ai sensi delle
lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 15 della
presente legge, sono trasferite alle unità sanitarie locali
territorialmente competenti.
5. Il Governo, entro e non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede alla
soppressione del Ministero della sanità ed alla contestuale
istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Dipartimento
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per le politiche sanitarie. Spetta al Dipartimento per le
politiche sanitarie proporre il riordinamento delle competenze
in relazione all'attuazione delle norme contenute nella
presente legge, promuovere forme e progetti di integrazione
con il Dipartimento per gli affari sociali, curare i rapporti
con gli organi della Comunità europea ed espletare i compiti
derivanti dalle nuove competenze europee in materia
sanitaria.
6. Il Governo è delegato, entro e non oltre centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
ridefinire il ruolo e le funzioni, nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici,
riorganizzandoli in aziende con competenze multizonali, ai
sensi dell'articolo 7, e prevedendone contestualmente il
trasferimento alle regioni.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo, sentite le Commissioni
parlamentari permanenti competenti per la materia, predispone
i programmi e le linee di indirizzo di cui al comma 2. Il
Governo, ove si discosti dal parere delle Commissioni
parlamentari, è tenuto a darne motivazione. I provvedimenti
sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e hanno natura vincolante. Detti
provvedimenti dovranno indicare:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini
del riequilibrio territoriale delle prestazioni e dei
servizi;
b) gli obiettivi da realizzare, anche mediante
l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e
dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
c) le esigenze prioritarie in materia di ricerca
biomedica e di ricerca sanitaria applicata;
d) gli indirizzi relativi ai programmi di
aggiornamento e riqualificazione del personale;
e) gli importi degli stanziamenti, nel fondo
sanitario nazionale e nel fondo sanitario regionale,
distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in
conto
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capitale destinati al finanziamento triennale dei piani
regionali. Tali stanziamenti dovranno essere recepiti
annualmente nella legge finanziaria;
f) i criteri di riparto tra le regioni del
finanziamento di cui all'articolo 3.
8. Il Dipartimento per le politiche sanitarie verifica
annualmente i risultati conseguiti dalle strutture articolate
del Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo ai
costi e ai benefìci prodotti dagli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al presente articolo, anche mediante
l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia,
dell'efficienza e della qualità.
9. Nel caso di riscontrata inadempienza delle singole
regioni il Governo, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede, anche con atti sostitutivi, a
rimuovere le cause che hanno determinato le inadempienze o gli
scostamenti.
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