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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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55
DDL0004-0007
Progetto di legge Camera n. 4 - testo presentato - (DDL12-4)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C4. TESTIPDL
...C4.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Competenze dello Stato).
    1.  Le competenze riservate allo Stato sono quelle relative
  alla definizione degli obiettivi di salute, delle attività e
  delle prestazioni da assicurare in regime universalistico,
  alla redistribuzione delle risorse di cui all'articolo 3, ai
  processi di riequilibrio tra i sistemi sanitari regionali ed
  agli interventi su problematiche prioritarie.
    2.  Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 1 lo
  Stato si avvarrà di provvedimenti programmatici mirati e di
  linee di indirizzo.
    3.  Le funzioni di cui alle lettere  b), k), l), s)  e
  t)  dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
  sono trasferite alle regioni e alle province autonome di
  Trento e di Bolzano, mentre le competenze tecniche relative
  alle lettere  a), c), d), e), f), h), i), m)  e  n)
  del medesimo articolo 6 sono trasferite all'Istituto superiore
  di sanità.
    4.  Le funzioni degli uffici periferici del Ministero della
  sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
  luglio 1980, n. 614 e al decreto del Presidente della
  Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, abrogati ai sensi delle
  lettere  g)  e  h)  del comma 1 dell'articolo 15 della
  presente legge, sono trasferite alle unità sanitarie locali
  territorialmente competenti.
    5.  Il Governo, entro e non oltre un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, provvede alla
  soppressione del Ministero della sanità ed alla contestuale
  istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
  del Dipartimento
 
                              Pag. 11
 
  per le politiche sanitarie.  Spetta al Dipartimento per le
  politiche sanitarie proporre il riordinamento delle competenze
  in relazione all'attuazione delle norme contenute nella
  presente legge, promuovere forme e progetti di integrazione
  con il Dipartimento per gli affari sociali, curare i rapporti
  con gli organi della Comunità europea ed espletare i compiti
  derivanti dalle nuove competenze europee in materia
  sanitaria.
    6.  Il Governo è delegato, entro e non oltre centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
  ridefinire il ruolo e le funzioni, nell'ambito del Servizio
  sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici,
  riorganizzandoli in aziende con competenze multizonali, ai
  sensi dell'articolo 7, e prevedendone contestualmente il
  trasferimento alle regioni.
    7.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Governo, sentite le Commissioni
  parlamentari permanenti competenti per la materia, predispone
  i programmi e le linee di indirizzo di cui al comma 2.  Il
  Governo, ove si discosti dal parere delle Commissioni
  parlamentari, è tenuto a darne motivazione.  I provvedimenti
  sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano e hanno natura vincolante.  Detti
  provvedimenti dovranno indicare:
    a)  le aree prioritarie di intervento, anche ai fini
  del riequilibrio territoriale delle prestazioni e dei
  servizi;
    b)  gli obiettivi da realizzare, anche mediante
  l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e
  dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
    c)  le esigenze prioritarie in materia di ricerca
  biomedica e di ricerca sanitaria applicata;
    d)  gli indirizzi relativi ai programmi di
  aggiornamento e riqualificazione del personale;
    e)  gli importi degli stanziamenti, nel fondo
  sanitario nazionale e nel fondo sanitario regionale,
  distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in
  conto
 
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  capitale destinati al finanziamento triennale dei piani
  regionali.  Tali stanziamenti dovranno essere recepiti
  annualmente nella legge finanziaria;
    f)  i criteri di riparto tra le regioni del
  finanziamento di cui all'articolo 3.
    8.  Il Dipartimento per le politiche sanitarie verifica
  annualmente i risultati conseguiti dalle strutture articolate
  del Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo ai
  costi e ai benefìci prodotti dagli atti di indirizzo e
  coordinamento di cui al presente articolo, anche mediante
  l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia,
  dell'efficienza e della qualità.
    9.  Nel caso di riscontrata inadempienza delle singole
  regioni il Governo, sentita la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, provvede, anche con atti sostitutivi, a
  rimuovere le cause che hanno determinato le inadempienze o gli
  scostamenti.
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-4 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0004 TOTPAG=0028 TOTDOC=0017 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=010 PAGFIN=0012 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=000400 00 FASCIDC=12DDL0004 SORTNAV=0000400 000 00000 ZZDDLC4 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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