| (Competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano le funzioni legislative, di programmazione, di
coordinamento e controllo, in materia di assistenza sanitaria
ed ospedaliera secondo i princìpi indicati all'articolo 11
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Rientrano nelle competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano:
a) la determinazione delle linee di organizzazione
dei servizi e presìdi delle unità sanitarie locali;
b) l'adozione del piano sanitario regionale
triennale, con le modalità previste dai rispettivi statuti;
c) l'emanazione di indirizzi tecnici, di promozione e
di supporto nei confronti delle unità sanitarie locali, anche
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in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione
della qualità delle prestazioni sanitarie;
d) la definizione dell'importo delle quote da
iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
e) la contrattazione decentrata regionale e la
negoziazione di tutti i processi di riordino e di
riorganizzazione;
f) la regolamentazione, sulla base di accordi
regionali, dei rapporti con istituzioni sanitarie private;
g) il controllo sugli atti delle unità sanitarie
locali per i quali la legge regionale stabilisce le modalità
ed i limiti;
h) la definizione dei criteri di finanziamento delle
Aziende in rapporto all'organizzazione dei livelli
assistenziali.
3. Le competenze di cui all'articolo 42 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono trasferite alle regioni.
All'Istituto superiore di sanità, dotato di un apposito fondo
quantificato nell'ordine dell'1 per cento dell'intera spesa
sanitaria, sono affidate le competenze di coordinamento e di
indirizzo dell'attività di ricerca, prevista dall'articolo 5,
comma 7, lettera c) della presente legge.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto delle linee generali della
programmazione, possono costituire in azienda con personalità
giuridica pubblica e con autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica,
secondo quanto previsto all'articolo 7 della presente legge,
gli ospedali, ivi compresi, quelli di cui all'articolo 42
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, abrogato ai sensi della
lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della presente
legge, che, oltre a svolgere prevalenti attività di alta
specialità e essere in possesso dei requisiti necessari per
l'esercizio di tali attività, abbiano registrato, nell'ultimo
triennio, la presenza di un numero di assistiti provenienti da
altre regioni in una percentuale di degenza non inferiore al
20 per cento di tutti i ricoveri.
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5. Le regioni, entro e non oltre centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sanciscono
l'autonomia funzionale e gestionale degli ospedali, e
provvedono alla revisione dell'ordinamento interno, alla
riclassificazione delle strutture e al loro riequilibrio
territoriale.
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