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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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56
DDL0004-0008
Progetto di legge Camera n. 4 - testo presentato - (DDL12-4)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C4. TESTIPDL
...C4.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Competenze delle regioni e delle province
              autonome di Trento e di Bolzano).
    1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  esercitano le funzioni legislative, di programmazione, di
  coordinamento e controllo, in materia di assistenza sanitaria
  ed ospedaliera secondo i princìpi indicati all'articolo 11
  della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    2.  Rientrano nelle competenze delle regioni e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano:
    a)  la determinazione delle linee di organizzazione
  dei servizi e presìdi delle unità sanitarie locali;
    b)  l'adozione del piano sanitario regionale
  triennale, con le modalità previste dai rispettivi statuti;
    c)  l'emanazione di indirizzi tecnici, di promozione e
  di supporto nei confronti delle unità sanitarie locali, anche
 
                              Pag. 13
 
  in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione
  della qualità delle prestazioni sanitarie;
    d)  la definizione dell'importo delle quote da
  iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio delle
  regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    e)  la contrattazione decentrata regionale e la
  negoziazione di tutti i processi di riordino e di
  riorganizzazione;
    f)  la regolamentazione, sulla base di accordi
  regionali, dei rapporti con istituzioni sanitarie private;
    g)  il controllo sugli atti delle unità sanitarie
  locali per i quali la legge regionale stabilisce le modalità
  ed i limiti;
    h)  la definizione dei criteri di finanziamento delle
  Aziende in rapporto all'organizzazione dei livelli
  assistenziali.
    3.  Le competenze di cui all'articolo 42 della legge 23
  dicembre 1978, n. 833, sono trasferite alle regioni.
  All'Istituto superiore di sanità, dotato di un apposito fondo
  quantificato nell'ordine dell'1 per cento dell'intera spesa
  sanitaria, sono affidate le competenze di coordinamento e di
  indirizzo dell'attività di ricerca, prevista dall'articolo 5,
  comma 7, lettera  c)  della presente legge.
    4.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, nel rispetto delle linee generali della
  programmazione, possono costituire in azienda con personalità
  giuridica pubblica e con autonomia organizzativa,
  amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica,
  secondo quanto previsto all'articolo 7 della presente legge,
  gli ospedali, ivi compresi, quelli di cui all'articolo 42
  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, abrogato ai sensi della
  lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 15 della presente
  legge, che, oltre a svolgere prevalenti attività di alta
  specialità e essere in possesso dei requisiti necessari per
  l'esercizio di tali attività, abbiano registrato, nell'ultimo
  triennio, la presenza di un numero di assistiti provenienti da
  altre regioni in una percentuale di degenza non inferiore al
  20 per cento di tutti i ricoveri.
 
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    5.  Le regioni, entro e non oltre centottanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, sanciscono
  l'autonomia funzionale e gestionale degli ospedali, e
  provvedono alla revisione dell'ordinamento interno, alla
  riclassificazione delle strutture e al loro riequilibrio
  territoriale.
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-4 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0004 TOTPAG=0028 TOTDOC=0017 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=020 PAGFIN=0014 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=000400 00 FASCIDC=12DDL0004 SORTNAV=0000400 000 00000 ZZDDLC4 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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