| (Unità sanitaria locale-Azienda).
1. L'unità sanitaria locale, organizzata in azienda di
servizi, è ente strumentale della regione o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, è dotata di personalità
giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa,
amministrativa, contabile, gestionale e tecnica. L'unità
sanitaria locale, articolata in distretti, provvede ad
assicurare, nel proprio ambito territoriale, le prestazioni di
cui all'articolo 2.
2. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di
attività o servizi socio-assistenziali per conto degli enti
locali, con oneri a carico degli stessi e con contabilità
separate.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano con legge:
a) la riduzione del numero delle unità sanitarie
locali, i cui ambiti territoriali devono comprendere un numero
di abitanti superiore a centoventi mila. Nelle aree
metropolitane, come definite dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, nelle province più popolate, nelle aree montane e in
relazione a condizioni territoriali particolari, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere
ambiti territoriali di estensione diversa;
b) i princìpi per la costituzione e l'organizzazione
delle unità sanitarie locali, nonché le procedure di nomina e
funzionamento degli organi;
c) i criteri per il trasferimento o l'accollo dei
rapporti attivi e passivi, facenti capo alle preesistenti
unità sanitarie
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locali, alle nuove unità sanitarie locali che subentrano
nella gestione dei relativi servizi;
d) le modalità e le procedure di finanziamento delle
unità sanitarie locali;
e) i criteri per l'esercizio dell'autonomia
organizzativa dell'azienda USL;
f) gli ambiti di attività delle unità sanitarie
locali.
4. Sono organi delle unità sanitarie locali:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori.
5. Il direttore generale sovrintende all'organizzazione,
all'attività e al personale della unità sanitaria locale e ne
ha la rappresentanza legale. Nella sua attività è coadiuvato
da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo,
che si possono avvalere della consulenza di organismi tecnici,
costituiti in applicazione di disposizioni regionali che ne
disciplinano la composizione e le competenze.
6. Il direttore generale è nominato dal presidente della
giunta regionale o provinciale, su conforme deliberazione
della giunta medesima, sentiti il sindaco o il collegio dei
sindaci interessati, tra gli iscritti in un apposito elenco
nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
7. I requisiti e le modalità di iscrizione all'elenco
nazionale di cui al comma 6 sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario
sono assunti con provvedimento motivato dal direttore
generale, tra gli iscritti in appositi elenchi delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. I requisiti di
ammissione sono stabiliti dallo stesso decreto di cui al comma
7.
9. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore sanitario e del direttore
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amministrativo è a tempo pieno, è regolato da
contratto di diritto privato di durata quinquennale, è
rinnovabile e revocabile.
10. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di
grave disavanzo o in caso di violazione di leggi, dei princìpi
di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il
presidente della giunta della regione o della provincia
autonoma risolve il contratto. La risoluzione del contratto e
la contestuale nomina del nuovo direttore generale vengono
assunte con deliberazione della giunta regionale e della
provincia autonoma, anche dietro richiesta del sindaco e del
collegio dei sindaci.
11. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo
possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore
generale con provvedimento motivato.
12. Il direttore sanitario coordina, con poteri di
direttiva, i servizi sanitari ai fini organizzativi e
igienico-sanitari e fornisce parere al direttore generale
sulle attività e sugli atti relativi alle materie di
competenza.
13. Il direttore amministrativo coordina, con potere di
direttiva, i servizi amministrativi e fornisce parere al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza.
14. Sono soppresse le figure del coordinatore sanitario,
del coordinatore amministrativo, nonché l'ufficio di direzione
e il consiglio dei sanitari.
15. In ogni unità sanitaria locale e azienda ospedaliera è
costituito, su base elettiva, un consiglio degli operatori con
compiti consultivi tecnico-sanitari. La regione provvede a
definire il numero dei componenti, a disciplinare le modalità
di elezione nonché la sua composizione, rappresentativa delle
varie figure professionali, con particolare riguardo a quelle
mediche, infermieristiche, tecniche ed ai laureati
sanitari.
16. Il direttore generale è tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformità del parere reso dal
consiglio degli operatori.
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17. Le regioni, nell'ambito della riorganizzazione dei
servizi, provvedono a definire criteri e modalità per la
costituzione, nelle aziende USL e ospedaliere, di un servizio
infermieristico e tecnico-professionale per una migliore ed
efficace risposta alle esigenze di personalizzazione ed
umanizzazione dell'assistenza.
18. Il collegio dei revisori svolge funzioni di controllo
della regolarità contabile dell'unità sanitaria locale, degli
atti relativi alla gestione del patrimonio e del bilancio
dell'Azienda. Provvede, altresì, a sottoscrivere i rendiconti,
a redigere le relazioni sui bilanci di previsione, sui costi
consultivi e sugli stati patrimoniali da trasmettere alla
regione o alla provincia autonoma, secondo quanto previsto
dall'articolo 4 della presente legge e dai relativi
provvedimenti attuativi.
19. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque
anni ed è composto da un rappresentante della regione o della
provincia autonoma con funzioni di presidente, da un
rappresentante del sindaco o del collegio dei sindaci e da un
rappresentante del Ministero del tesoro.
20. In ogni unità sanitaria locale il sindaco, quale primo
garante del rispetto e della tutela dei diritti della persona,
o il collegio dei sindaci, o quello dei presidenti di
circoscrizione delegati dal sindaco stesso:
a) contribuisce alla definizione, nell'ambito della
programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
l'impostazione generale dell'attività, trasmettendo le proprie
valutazioni e proposte al direttore generale e alla regione o
provincia autonoma;
b) formula proposte per la modificazione degli ambiti
territoriali dell'unità sanitaria locale;
c) esprime il proprio parere sui protocolli di intesa
con le università e per lo svolgimento delle funzioni
assistenziali;
d) formula proposte per la gestione di attività o
servizi socio-assistenziali
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per conto dei comuni e per l'approvazione dei conseguenti
atti amministrativi;
e) verifica l'andamento generale delle attività e
invia una relazione annuale al presidente della giunta
regionale o della provincia autonoma ed ai consigli
comunali;
f) esprime un parere sulle articolazioni dell'unità
sanitaria locale in distretti sanitari di base;
g) esamina il bilancio di previsione e il conto
consuntivo e rimette alla regione o alla provincia autonoma le
relative osservazioni.
21. Nelle aree metropolitane le regioni possono delegare le
loro competenze ai sindaci ed ai comuni trasferendo i relativi
vincoli di responsabilizzazione finanziari e organizzativi,
secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
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