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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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57
DDL0004-0009
Progetto di legge Camera n. 4 - testo presentato - (DDL12-4)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C4. TESTIPDL
...C4.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Unità sanitaria locale-Azienda).
    1.  L'unità sanitaria locale, organizzata in azienda di
  servizi, è ente strumentale della regione o delle province
  autonome di Trento e di Bolzano, è dotata di personalità
  giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa,
  amministrativa, contabile, gestionale e tecnica.  L'unità
  sanitaria locale, articolata in distretti, provvede ad
  assicurare, nel proprio ambito territoriale, le prestazioni di
  cui all'articolo 2.
    2.  L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di
  attività o servizi socio-assistenziali per conto degli enti
  locali, con oneri a carico degli stessi e con contabilità
  separate.
    3.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, disciplinano con legge:
    a)  la riduzione del numero delle unità sanitarie
  locali, i cui ambiti territoriali devono comprendere un numero
  di abitanti superiore a centoventi mila.  Nelle aree
  metropolitane, come definite dalla legge 8 giugno 1990, n.
  142, nelle province più popolate, nelle aree montane e in
  relazione a condizioni territoriali particolari, le regioni e
  province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere
  ambiti territoriali di estensione diversa;
      b)  i princìpi per la costituzione e l'organizzazione
  delle unità sanitarie locali, nonché le procedure di nomina e
  funzionamento degli organi;
      c)  i criteri per il trasferimento o l'accollo dei
  rapporti attivi e passivi, facenti capo alle preesistenti
  unità sanitarie
 
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  locali, alle nuove unità sanitarie locali che subentrano
  nella gestione dei relativi servizi;
      d)  le modalità e le procedure di finanziamento delle
  unità sanitarie locali;
      e)  i criteri per l'esercizio dell'autonomia
  organizzativa dell'azienda USL;
      f)  gli ambiti di attività delle unità sanitarie
  locali.
    4.  Sono organi delle unità sanitarie locali:
      a)  il direttore generale;
      b)  il collegio dei revisori.
    5.  Il direttore generale sovrintende all'organizzazione,
  all'attività e al personale della unità sanitaria locale e ne
  ha la rappresentanza legale.  Nella sua attività è coadiuvato
  da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo,
  che si possono avvalere della consulenza di organismi tecnici,
  costituiti in applicazione di disposizioni regionali che ne
  disciplinano la composizione e le competenze.
    6.  Il direttore generale è nominato dal presidente della
  giunta regionale o provinciale, su conforme deliberazione
  della giunta medesima, sentiti il sindaco o il collegio dei
  sindaci interessati, tra gli iscritti in un apposito elenco
  nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri.
    7.  I requisiti e le modalità di iscrizione all'elenco
  nazionale di cui al comma 6 sono stabiliti con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
    8.  Il direttore amministrativo e il direttore sanitario
  sono assunti con provvedimento motivato dal direttore
  generale, tra gli iscritti in appositi elenchi delle regioni e
  delle province autonome di Trento e di Bolzano.  I requisiti di
  ammissione sono stabiliti dallo stesso decreto di cui al comma
  7.
    9.  Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
  direttore sanitario e del direttore
 
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  amministrativo è a tempo pieno, è regolato da
  contratto di diritto privato di durata quinquennale, è
  rinnovabile e revocabile.
    10.  Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di
  grave disavanzo o in caso di violazione di leggi, dei princìpi
  di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il
  presidente della giunta della regione o della provincia
  autonoma risolve il contratto.  La risoluzione del contratto e
  la contestuale nomina del nuovo direttore generale vengono
  assunte con deliberazione della giunta regionale e della
  provincia autonoma, anche dietro richiesta del sindaco e del
  collegio dei sindaci.
    11.  Il direttore sanitario e il direttore amministrativo
  possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore
  generale con provvedimento motivato.
    12.  Il direttore sanitario coordina, con poteri di
  direttiva, i servizi sanitari ai fini organizzativi e
  igienico-sanitari e fornisce parere al direttore generale
  sulle attività e sugli atti relativi alle materie di
  competenza.
    13.  Il direttore amministrativo coordina, con potere di
  direttiva, i servizi amministrativi e fornisce parere al
  direttore generale sugli atti relativi alle materie di
  competenza.
    14.  Sono soppresse le figure del coordinatore sanitario,
  del coordinatore amministrativo, nonché l'ufficio di direzione
  e il consiglio dei sanitari.
    15.  In ogni unità sanitaria locale e azienda ospedaliera è
  costituito, su base elettiva, un consiglio degli operatori con
  compiti consultivi tecnico-sanitari.  La regione provvede a
  definire il numero dei componenti, a disciplinare le modalità
  di elezione nonché la sua composizione, rappresentativa delle
  varie figure professionali, con particolare riguardo a quelle
  mediche, infermieristiche, tecniche ed ai laureati
  sanitari.
    16.  Il direttore generale è tenuto a motivare i
  provvedimenti assunti in difformità del parere reso dal
  consiglio degli operatori.
 
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    17.  Le regioni, nell'ambito della riorganizzazione dei
  servizi, provvedono a definire criteri e modalità per la
  costituzione, nelle aziende USL e ospedaliere, di un servizio
  infermieristico e tecnico-professionale per una migliore ed
  efficace risposta alle esigenze di personalizzazione ed
  umanizzazione dell'assistenza.
    18.  Il collegio dei revisori svolge funzioni di controllo
  della regolarità contabile dell'unità sanitaria locale, degli
  atti relativi alla gestione del patrimonio e del bilancio
  dell'Azienda.  Provvede, altresì, a sottoscrivere i rendiconti,
  a redigere le relazioni sui bilanci di previsione, sui costi
  consultivi e sugli stati patrimoniali da trasmettere alla
  regione o alla provincia autonoma, secondo quanto previsto
  dall'articolo 4 della presente legge e dai relativi
  provvedimenti attuativi.
    19.  Il collegio dei revisori resta in carica per cinque
  anni ed è composto da un rappresentante della regione o della
  provincia autonoma con funzioni di presidente, da un
  rappresentante del sindaco o del collegio dei sindaci e da un
  rappresentante del Ministero del tesoro.
    20.  In ogni unità sanitaria locale il sindaco, quale primo
  garante del rispetto e della tutela dei diritti della persona,
  o il collegio dei sindaci, o quello dei presidenti di
  circoscrizione delegati dal sindaco stesso:
      a)  contribuisce alla definizione, nell'ambito della
  programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
  l'impostazione generale dell'attività, trasmettendo le proprie
  valutazioni e proposte al direttore generale e alla regione o
  provincia autonoma;
      b)  formula proposte per la modificazione degli ambiti
  territoriali dell'unità sanitaria locale;
      c)  esprime il proprio parere sui protocolli di intesa
  con le università e per lo svolgimento delle funzioni
  assistenziali;
      d)  formula proposte per la gestione di attività o
  servizi socio-assistenziali
 
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  per conto dei comuni e per l'approvazione dei conseguenti
  atti amministrativi;
      e)  verifica l'andamento generale delle attività e
  invia una relazione annuale al presidente della giunta
  regionale o della provincia autonoma ed ai consigli
  comunali;
      f)  esprime un parere sulle articolazioni dell'unità
  sanitaria locale in distretti sanitari di base;
      g)  esamina il bilancio di previsione e il conto
  consuntivo e rimette alla regione o alla provincia autonoma le
  relative osservazioni.
    21.  Nelle aree metropolitane le regioni possono delegare le
  loro competenze ai sindaci ed ai comuni trasferendo i relativi
  vincoli di responsabilizzazione finanziari e organizzativi,
  secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
 
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