| (Distretti socio-sanitari di base).
1. La legge regionale definisce i criteri e le norme per la
costituzione e il funzionamento dei distretti socio-sanitari
di base quali articolazioni territoriali delle unità sanitarie
locali con ambiti di riferimento definiti sulla base di
criteri di ottimalità e di autonomia gestionale.
2. Il distretto è il luogo dell'integrazione dei servizi
sociali dei comuni e dei servizi di base delle unità sanitarie
locali.
3. La responsabilità gestionale dei distretti è affidata ad
un dirigente dell'unità sanitaria locale cui vengono delegate
funzioni, rispettivamente, del direttore generale, del
direttore sanitario e del direttore amministrativo.
4. Il sindaco o il collegio dei sindaci possono delegare,
per ogni distretto sociosanitario di base, le funzioni a loro
attribuite dall'articolo 7, ai presidenti o al presidente di
circoscrizione in cui può articolarsi il distretto.
5. Il distretto socio-sanitario quale modalità di
aggregazione ed erogazione dei
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servizi rispondente ai princìpi della medicina di comunità,
determina la riorganizzazione della medicina e pediatria di
base. In sede di accordo nazionale i medici di guardia medica
addetti all'emergenza e i medici dei servizi e specialisti
ambulatoriali sono inseriti nel rapporto di impiego
limitatamente ai casi di prestazione ad alto impegno orario.
Nella stessa sede e per i casi residui sarà prevista la
trasformazione della convenzione in rapporti con liberi
professionisti. Saranno definite, altresì, le tariffe, gli
orari e i tipi di prestazioni richiesti ai medici liberi
professionisti.
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