| (I rapporti tra Servizio sanitario nazionale
e Università).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel quadro della programmazione sanitaria, stipulano
specifici protocolli di intesa con le università per
regolamentare l'apporto delle Facoltà di medicina alle
attività assistenziali del Servizio sanitario regionale.
2. Nei protocolli di cui al comma 1 dovranno essere
indicate le strutture del Servizio sanitario regionale alle
quali affidare funzioni didattiche, ad integrazione di quelle
universitarie, prevedendo l'apporto all'insegnamento di
personale laureato e qualificato dipendente dal Servizio
sanitario nazionale, e le modalità attuative da regolare
attraverso apposite intese tra le università, le unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere interessate.
3. Il finanziamento della regione riguarderà esclusivamente
le attività assistenziali effettivamente svolte dalle
università, le quali dovranno, per tale aspetto, attenersi
alle linee della programmazione regionale nel rispetto delle
proprie finalità istituzionali, didattiche e scientifiche.
4. Il personale dipendente dalle università che concorre
alle attività assistenziali è tenuto all'osservanza degli
stessi obblighi professionali richiesti per quello del
Servizio sanitario nazionale, relativamente a turnazione,
incarichi e responsabilità.
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5. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli
specialisti ed all'accesso ai ruoli del servizio sanitario
medesimo, le regioni individuano i presìdi e i servizi delle
aziende, in possesso dei requisiti per lo svolgimento della
formazione specialistica post lauream, programmando il
numero degli specialisti da formare per le proprie necessità,
tenuto conto anche della programmazione universitaria.
6. La titolarità delle scuole di specializzazione svolte
presso i presìdi e i servizi del Servizio sanitario nazionale,
nonché quella dei corsi di insegnamento, previsti
dall'ordinamento didattico universitario, è affidata al
personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, in
possesso dei requisiti previsti.
7. A tutti gli effetti di legge i diplomi di
specializzazione conseguiti nei servizi e presìdi del Servizio
sanitario nazionale sono equiparati a quelli conseguiti presso
le università.
8. La formazione del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione avviene nell'ambito dei presìdi
del Servizio sanitario nazionale.
9. L'ordinamento didattico relativo ai diplomi universitari
è definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare di concerto con
il Dipartimento per le politiche sanitarie.
10. Per tali finalità le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, le istituzioni private e le università attivano
appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di
cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
11. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento didattico universitario è affidata a
personale del ruolo sanitario, dipendente dalle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso
dei requisiti previsti.
12. I diplomi conseguiti presso le predette scuole sono
rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del
rettore dell'università competente.
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13. I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento,
che non siano stati riordinati ai sensi del citato articolo 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
garantendo, comunque, il completamento degli studi agli
studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo
anno di corso.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per l'accesso alle scuole ed ai corsi
disciplinato dal precedente ordinamento è in ogni caso
richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado.
15. Ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per
il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti
che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado.
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