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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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59
DDL0004-0011
Progetto di legge Camera n. 4 - testo presentato - (DDL12-4)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C4. TESTIPDL
...C4.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (I rapporti tra Servizio sanitario nazionale
                        e Università).
    1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, nel quadro della programmazione sanitaria, stipulano
  specifici protocolli di intesa con le università per
  regolamentare l'apporto delle Facoltà di medicina alle
  attività assistenziali del Servizio sanitario regionale.
    2.  Nei protocolli di cui al comma 1 dovranno essere
  indicate le strutture del Servizio sanitario regionale alle
  quali affidare funzioni didattiche, ad integrazione di quelle
  universitarie, prevedendo l'apporto all'insegnamento di
  personale laureato e qualificato dipendente dal Servizio
  sanitario nazionale, e le modalità attuative da regolare
  attraverso apposite intese tra le università, le unità
  sanitarie locali e le aziende ospedaliere interessate.
    3.  Il finanziamento della regione riguarderà esclusivamente
  le attività assistenziali effettivamente svolte dalle
  università, le quali dovranno, per tale aspetto, attenersi
  alle linee della programmazione regionale nel rispetto delle
  proprie finalità istituzionali, didattiche e scientifiche.
    4.  Il personale dipendente dalle università che concorre
  alle attività assistenziali è tenuto all'osservanza degli
  stessi obblighi professionali richiesti per quello del
  Servizio sanitario nazionale, relativamente a turnazione,
  incarichi e responsabilità.
 
                              Pag. 20
 
    5.  Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
  sanitario nazionale, connesse alla formazione degli
  specialisti ed all'accesso ai ruoli del servizio sanitario
  medesimo, le regioni individuano i presìdi e i servizi delle
  aziende, in possesso dei requisiti per lo svolgimento della
  formazione specialistica  post lauream,  programmando il
  numero degli specialisti da formare per le proprie necessità,
  tenuto conto anche della programmazione universitaria.
    6.  La titolarità delle scuole di specializzazione svolte
  presso i presìdi e i servizi del Servizio sanitario nazionale,
  nonché quella dei corsi di insegnamento, previsti
  dall'ordinamento didattico universitario, è affidata al
  personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, in
  possesso dei requisiti previsti.
    7.  A tutti gli effetti di legge i diplomi di
  specializzazione conseguiti nei servizi e presìdi del Servizio
  sanitario nazionale sono equiparati a quelli conseguiti presso
  le università.
    8.  La formazione del personale sanitario infermieristico,
  tecnico e della riabilitazione avviene nell'ambito dei presìdi
  del Servizio sanitario nazionale.
    9.  L'ordinamento didattico relativo ai diplomi universitari
  è definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre
  1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica, da emanare di concerto con
  il Dipartimento per le politiche sanitarie.
    10.  Per tali finalità le unità sanitarie locali, le aziende
  ospedaliere, le istituzioni private e le università attivano
  appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di
  cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
    11.  La titolarità dei corsi di insegnamento previsti
  dall'ordinamento didattico universitario è affidata a
  personale del ruolo sanitario, dipendente dalle strutture
  presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso
  dei requisiti previsti.
    12.  I diplomi conseguiti presso le predette scuole sono
  rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del
  rettore dell'università competente.
 
                              Pag. 21
 
    13.  I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento,
  che non siano stati riordinati ai sensi del citato articolo 9
  della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro tre
  anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
  garantendo, comunque, il completamento degli studi agli
  studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo
  anno di corso.
    14.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, per l'accesso alle scuole ed ai corsi
  disciplinato dal precedente ordinamento è in ogni caso
  richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria
  superiore di secondo grado.
    15.  Ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per
  il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti
  che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
  superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
  soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
  superiore di secondo grado.
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-4 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0004 TOTPAG=0028 TOTDOC=0017 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=013 PAGFIN=0021 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=000400 00 FASCIDC=12DDL0004 SORTNAV=0000400 000 00000 ZZDDLC4 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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