| (Prontuario terapeutico).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni
parlamentari permanenti competenti per materia, approva, con
proprio decreto, dall'elenco dei farmaci giudicati ammissibili
dall'Istituto superiore di sanità, la farmacopea base quale
elenco dei preparati galenici e delle specialità medicinali,
decisi nell'ambito delle prestazioni di cittadinanza di cui
all'articolo 2.
2. Con legge regionale è definito e approvato il prontuario
terapeutico regionale, che dovrà comprendere obbligatoriamente
ed uniformemente per tutto il territorio nazionale l'elenco
delle specialità di cui al comma 1, nonché le ulteriori
specialità integrative di quelle obbligatorie, di cui saranno
disciplinate le modalità di acquisizione con riferimento
all'articolo 2, comma 2.
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3. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Dipartimento per le
politiche sanitarie, di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, provvede in attuazione
degli articoli 29 e 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
alla ridefinizione della disciplina del farmaco.
4. Gli assistiti potranno ottenere dalle farmacie
convenzionate, su presentazione di ricetta compilata dal
medico dipendente o a contratto secondo i criteri e le
modalità stabiliti dalla legge, le prestazioni di assistenza
farmaceutica di cui necessitano.
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