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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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61
DDL0004-0013
Progetto di legge Camera n. 4 - testo presentato - (DDL12-4)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C4. TESTIPDL
...C4.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Competitività ed efficienza).
    1.  Il cittadino è libero di scegliere tra i servizi offerti
  dalla unità sanitaria locale del luogo in cui risiede, dalla
  regione in cui risiede ovvero dalle altre regioni.
    2.  Ai fini di cui al comma 1 le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a riclassificare
  l'intera rete di servizi delle unità sanitarie locali in
  classi di spesa, secondo parametri di correlazione tra le
  attività svolte, gli specifici bacini di utenza, le risorse
  umane e strumentali e gli indicatori di complessità della
  domanda.
    3.  Con riferimento ai parametri di cui al comma 2, le
  regioni, sentiti i direttori generali delle unità sanitarie
  locali e delle aziende ospedaliere, definiranno i  budget
  di servizio sulla base di procedure e tecniche di rilevazione
  dei profili economici di spesa e prevederanno modalità atte a
  responsabilizzare gli operatori circa la gestione ed il
  rispetto dei medesimi.
    4.  La quantificazione dei  budget  di cui al comma 3
  dovrà essere commisurata all'entità ed alla qualità della
  domanda realmente espressa, tenendo conto delle classi di
  spesa in corrispondenza con singoli o con gruppi integrati di
  servizi, secondo un criterio di proporzionalità.
 
                              Pag. 23
 
    5.  Le regioni, ai fini di accrescere l'efficienza e
  l'efficacia delle attività di servizio, predispongono, con le
  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, schemi
  di protocolli di incentivazione, da contrattare a livello
  aziendale e volti alle messa in opera di programmi concordati
  con il direttore generale, al fine di ottimizzare
  l'allocazione delle risorse professionali e favorire forme di
  organizzazione integrata del lavoro.
    6.  La legislazione regionale agevolerà, nell'ambito del
  sistema pubblico, la costituzione di rapporti integrati e
  associati tra le diverse tipologie di assistenza, verso cui il
  cittadino eserciterà la libera scelta in particolare con lo
  scopo di incrementare la medicina di comunità, l'integrazione
  distrettuale e dipartimentale.
    7.  La retribuzione del medico e del pediatra di base è
  definita in sede di contrattazione nazionale e regionale, da
  una quota di retribuzione fissa e costante, da una quota
  dipendente dalla libera scelta del medico curante effettuata
  dal cittadino e calcolata tenendo conto delle caratteristiche
  demografiche epidemiologiche e sociali dell'utente, e da quote
  aggiuntive contrattabili a livello di unità sanitaria locale
  connesse al conseguimento di obiettivi concordati e verificati
  con la stessa azienda e definiti sulla scorta di protocolli
  diagnostico-terapeutici per l'ottimizzazione dei livelli
  qualitativi e quantitativi delle risorse.  Parimenti la
  retribuzione degli altri operatori è ridefinita in sede di
  contrattazione nazionale e regionale legando alcune variabili
  salariali, oltre alle componenti fisse e accessorie,
  all'andamento del lavoro effettivamente prestato nonché al
  raggiungimento degli obiettivi di qualità, efficacia e
  efficienza.
    8.  Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nel
  caso organizzino i servizi secondo sistemi di attività
  integrate, potranno allocare le risorse secondo  budget
  di gruppo, di distretto o di dipartimento fermi restando i
  criteri definiti dal presente articolo.
    9.  Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata
  in vigore della presente legge le regioni e le province
 
                              Pag. 24
 
  autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla revoca delle
  convenzioni con le strutture di cui all'articolo 44 della
  legge 23 dicembre 1978, n. 833, abrogato ai sensi della
  lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 15 della presente
  legge.
    10.  Contestualmente a quanto previsto dal comma 9 le
  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  ridefiniranno con le strutture private, che siano in possesso
  dei requisiti stabiliti regionalmente, i rapporti contrattuali
  per acquisire prestazioni secondo criteri di economicità,
  efficacia e trasparenza.
    11.  Al personale dipendente delle strutture già
  convenzionate si applicano misure di mobilità, a parità di
  qualifica, volte prioritariamente a completare gli organici
  del servizio pubblico sanitario.  Alle eccedenze di personale
  risutanti si applicano le norme contenute nella legge 23
  luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
  integrazioni.
    12.  Il Servizio sanitario nazionale si avvale di personale
  dipendente o a contratto.
    13.  Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato
  da accordi nazionali di lavoro.
    14.  Per gli operatori del Servizio sanitario nazionale vale
  il principio di incompatibilità con ogni altra attività anche
  in applicazione degli articoli 2105 e 2125 del codice civile,
  fatte salve le prestazioni libero-professionali interne
  secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva
  a livello decentrato.
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-4 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0004 TOTPAG=0028 TOTDOC=0017 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=015 PAGFIN=0024 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=000400 00 FASCIDC=12DDL0004 SORTNAV=0000400 000 00000 ZZDDLC4 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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