| (Qualità dei servizi, diritti dei cittadini).
1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza
nei confronti della generalità dei cittadini, le unità
sanitarie locali adottano, in via ordinaria, il metodo della
verifica e revisione della qualità delle prestazioni
sanitarie, della modalità di accesso ai servizi e
dell'informazione ai cittadini sugli stessi.
2. Il metodo è assicurato con un sistema di indicatori,
definiti dall'Istituto
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superiore di sanità, sentite le regioni e le organizzazioni
sindacali confederali più rappresentative e l'organizzazione
dell'utenza e approvati dal Consiglio sanitario nazionale.
3. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere,
sulla base delle direttive dell'Istituto superiore di sanità,
adottano i metodi di monitoraggio sistematico delle attività,
dell'efficacia e delle procedure per la diagnosi e il
trattamento delle malattie, e dell'uso delle risorse, nonché
della verifica dei risultati ottenuti e della qualità della
vita dei pazienti.
4. Le regioni sono tenute a promuovere regolari
consultazioni con i cittadini organizzati, con le
organizzazioni sindacali e di volontariato in ordine alle
scelte di programmazione regionale. A tal fine le regioni
istituiscono una Consulta regionale definendone il regolamento
e la composizione, mediante la presenza delle organizzazioni
di tutela dei diritti, delle organizzazioni del volontariato,
dei patronati sindacali, e delle organizzazioni sindacali più
rappresentative.
5. Ai fini di cui al comma 4 le unità sanitarie locali
istituiscono, in base ai criteri definiti regionalmente,
commissioni di utenti di distretto, alle quali far pervenire
periodicamente i risultati dell'applicazione dei metodi di
monitoraggio di cui al comma 3.
6. Al fine di tutelare i diritti dei cittadini il sindaco,
o il collegio dei sindaci, nomina un Garante per la durata di
un anno, non rinnovabile. Il Garante ha compiti di controllo e
denuncia ed è privo di poteri di amministrazione attiva
dell'assistenza. In particolare, il Garante ha il potere di
disporre l'audizione dell'operatore sanitario competente, di
fissare l'esame congiunto del caso controverso, di richiedere
gli adempimenti necessari, nonché quelli previsti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, di proporre agli organi responsabili le
eventuali misure disciplinari a carico degli operatori
sanitari e la eventuale revoca dall'incarico del direttore
generale. L'assunzione dei compiti di amministrazione attiva
dell'assistenza o la proposizione di interventi per interesse
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privato dà luogo alla decadenza dall'incarico, disposta dal
sindaco, previa segnalazione da parte di chiunque ne abbia
interesse.
7. La Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvederà a definire una "carta dei diritti di cittadinanza"
che sarà distribuita al momento dell'accesso al servizio
pubblico, unitamente ad una scheda per l'eventuale
segnalazione al Garante e ai responsabili delle carenze in
ordine alle prestazioni sanitarie ricevute.
8. Le regioni sono tenute a definire iniziative di
formazione e di aggiornamento del personale a contatto con il
pubblico sui temi relativi alla tutela dei diritti dei
cittadini, da realizzare con il concorso e la collaborazione
delle rappresentanze delle organizzazioni degli utenti e delle
rappresentanze professionali e sindacali.
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