| (Disciplina degli appalti di forniture
di tecnologie medicali).
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato l'albo dei fornitori di
tecnologie medicali.
2. Le regioni, con propri provvedimenti, sono tenute, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a disciplinare la contrattazione delle commesse
pubbliche e le procedure di aggiudicazione degli appalti di
pubbliche forniture, sulla base del vincolo della verifica
periodica dell'idoneità delle imprese partecipanti alle gare,
anche attraverso la costituzione dell'albo dei fornitori
certificati per le diverse tipologie di forniture, e sulla
base del principio relativo al raccordo tra i soggetti
appaltanti forniture pubbliche omogenee, a qualsiasi livello,
e quindi ricorrendo alla modalità dell'impianto unico per
tutte le commesse pubbliche.
3. In particolare, per quanto attiene la fornitura per le
manutenzioni ordinarie e la fornitura di tecnologie medicali,
le aziende USL sono tenute, nel primo caso,
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a recuperare alla gestione diretta quelle lavorazioni che,
altrimenti appaltate prefigurerebbero costi maggiori e,
comunque, a far assumere ai servizi manutentivi a gestione
diretta una funzione di controllo sul lavoro eseguito dalle
ditte appaltatrici; nel secondo caso le regioni sono tenute a
predisporre "una commissione per la valutazione delle
tecnologie", che, sulla base di standard minimi di
tecnologie sanitarie definiti a cadenze triennali individui
sia le procedure di acquisto sia le ditte più idonee, secondo
criteri di rigorosa efficacia e economicità, e comunque nel
pieno rispetto delle direttive comunitarie in materia.
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