| (Prevenzione dei conflitti, misure non
implicanti l'impiego della Forza armata).
1. L'Italia coopera, anche con mezzi di diplomazia
preventiva, alla soluzione pacifica delle controversie, a
norma del capo VI dello statuto dell'ONU.
2. Nei casi in cui il Consiglio di sicurezza dell'ONU
accerti minacce o violazioni della pace o atti di aggressione,
e decida misure non implicanti l'impiego della Forza armata a
norma dell'articolo 41 dello statuto delle Nazioni Unite,
l'Italia provvede a darvi attuazione mediante appositi
provvedimenti legislativi, sempre che tali misure risultino
conformi allo statuto medesimo.
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