| (Azione per il mantenimento della pace).
1. Fino a quando non avranno attuazione gli articoli 43
e seguenti dello statuto dell'ONU, l'Italia può fornire
soltanto formazioni non armate, Forze di polizia e personale
civile per funzioni di interposizione non violenta,
spiegamento preventivo, assistenza e soccorso, nonché
contingenti militari per partecipare all'azione delle Forze
per il mantenimento della pace (caschi blu) che gli Organi
delle Nazioni Unite decidano di porre in essere, con il
consenso delle parti interessate, purché tale azione venga
attuata direttamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,
attraverso i propri organi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere autorizzati
dalle Camere ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.
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