| (Azione di polizia internazionale
delle Nazioni Unite).
1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale l'Italia si impegna a mettere a
disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua richiesta ed in
conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze
armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto
di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale, ai sensi dell'articolo 43
dello statuto delle Nazioni Unite.
2. L'accordo o gli accordi speciali di cui al comma 1,
potranno essere conclusi dall'Italia sia singolarmente sia
insieme ad altri Membri delle Nazioni Unite, riuniti a tale
scopo o già associati in organizzazioni internazionali o
sovranazionali di cui l'Italia faccia parte.
3. La ratifica degli accordi di cui al comma 1 deve essere
autorizzata dalle Camere ai sensi dell'articolo 80 della
Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto dell'ONU.
4. L'impiego dei contingenti militari italiani, messi a
disposizione del Consiglio di sicurezza, in virtù degli
accordi di cui ai commi precedenti, deve avvenire
esclusivamente sotto il comando del Consiglio di sicurezza,
coadiuvato dal Comitato di stato maggiore, in conformità agli
articoli 45, 46 e 47 dello statuto delle Nazioni Unite e deve
essere previamente autorizzato con deliberazione delle
Camere.
5. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Italia di
rifiutare l'invio o di ritirare i propri contingenti e di
negare le facilitazioni militari in caso di azioni armate che
esorbitino dai limiti intrinseci di cui all'articolo 42 dello
statuto delle Nazioni Unite o che comportino, comunque, un uso
massiccio ed indiscriminato della violenza militare, proprio
della guerra.
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