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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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78
DDL0005-0013
Progetto di legge Camera n. 5 - testo presentato - (DDL12-5)
(suddiviso in 36 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C5. TESTIPDL
...C5.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE -- Capo I. FINI E PRINCI'PI
Pag. 27 Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Azione di polizia internazionale
                    delle Nazioni Unite).
      1.  Al fine di contribuire al mantenimento della pace e
  della sicurezza internazionale l'Italia si impegna a mettere a
  disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua richiesta ed in
  conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze
  armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto
  di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e
  della sicurezza internazionale, ai sensi dell'articolo 43
  dello statuto delle Nazioni Unite.
    2.  L'accordo o gli accordi speciali di cui al comma 1,
  potranno essere conclusi dall'Italia sia singolarmente sia
  insieme ad altri Membri delle Nazioni Unite, riuniti a tale
  scopo o già associati in organizzazioni internazionali o
  sovranazionali di cui l'Italia faccia parte.
    3.  La ratifica degli accordi di cui al comma 1 deve essere
  autorizzata dalle Camere ai sensi dell'articolo 80 della
  Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto dell'ONU.
    4.  L'impiego dei contingenti militari italiani, messi a
  disposizione del Consiglio di sicurezza, in virtù degli
  accordi di cui ai commi precedenti, deve avvenire
  esclusivamente sotto il comando del Consiglio di sicurezza,
  coadiuvato dal Comitato di stato maggiore, in conformità agli
  articoli 45, 46 e 47 dello statuto delle Nazioni Unite e deve
  essere previamente autorizzato con deliberazione delle
  Camere.
    5.  E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Italia di
  rifiutare l'invio o di ritirare i propri contingenti e di
  negare le facilitazioni militari in caso di azioni armate che
  esorbitino dai limiti intrinseci di cui all'articolo 42 dello
  statuto delle Nazioni Unite o che comportino, comunque, un uso
  massiccio ed indiscriminato della violenza militare, proprio
  della guerra.
 
DATA=931127 FASCID=DDL12-5 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0005 TOTPAG=0036 TOTDOC=0036 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0027 RIGINIZ=001 PAGFIN=0027 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=27 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=000500 00 FASCIDC=12DDL0005 SORTNAV=0000500 000 00000 ZZDDLC5 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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