| 1. All'articolo 104 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Ministero della
pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro
per gli affari sociali d'intesa con il Ministro della pubblica
istruzione nel caso di iniziative rivolte alla popolazione
studentesca";
b) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono
inserite le seguenti: "nel caso di iniziative rivolte alla
popolazione studentesca";
c) al comma 3, dopo le parole: "Ministro della
pubblica istruzione" sono inserite le seguenti: ", d'intesa
con il Ministro per gli affari sociali,".
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