| 1. All'articolo 113 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le
regioni esercitano, altresì, le funzioni di indirizzo per la
cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3- bis. Presso ogni regione o provincia autonoma è
istituita una commissione regionale sulle tossicodipendenze,
con compiti di consulenza e di supporto alle attività di
competenza delle regioni, delle unità sanitarie locali e dei
comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze. Con decreto del presidente della giunta
regionale sono nominati i componenti della commissione
regionale sulle tossicodipendenze scelti tra i funzionari
degli assessorati competenti per materia, tra gli esperti nei
diversi settori coinvolti, tra i rappresentanti delle maggiori
cooperative sociali e delle associazioni di volontariato
operanti nella regione.".
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