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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

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3
DDL0001-0002
Progetto di legge Camera n. 1 - testo presentato - (DDL13-1)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1. TESTIPDL
...C1.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge di
  iniziativa popolare si propone due scopi: inserire
  concretamente nella legislazione italiana quegli interventi di
  "riduzione dei rischi e dei danni" che la Conferenza nazionale
  di Palermo ha sancito essere la nuova strategia di intervento
  in materia di droga e creare i presupposti legislativi per la
  legalizzazione delle droghe leggere.
     E' necessaria una breve premessa prima di procedere
  all'identificazione di proposte concrete di intervento di
  riduzione dei danni.  La legge attuale, soprattutto dopo le
  modifiche introdotte dall'esito referendario, lascia ampio
  spazio per interventi di questa natura, e anche per altri
  interventi anche più sperimentali (vedasi il comma 2
  dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).  La scelta di
  trasferire in una proposta di legge queste iniziative deriva
  dalla realtà dei nostri servizi e dalla persistente
  impermeabilità di molti fra gli operatori pubblici ad
  iniziative di diversa natura: già ieri (prima, cioè, del
  referendum)  chi ha voluto, ha potuto realizzare
  interventi di vera politica di riduzione del danno, anche
  utilizzando finanziamenti nazionali.
     Queste scelte non si sono diffuse in parte per motivi
  culturali, in parte per la natura del modello dei servizi
  sanitari fino ad oggi operanti.
     Una corretta politica di riduzione dei danni deve fare
  riferimento ad alcuni criteri base che, in qualche modo,
  devono essere richiamati nel testo di legge.  In
 
                               Pag. 2
 
  particolare si
  deve ricordare che il complesso di interventi definiti come
  "politiche di riduzione dei danni" è di natura principalmente
  sanitaria.  Ha come scopo quello di ridurre al minimo i danni
  derivanti dall'abuso e dall'uso delle sostanze psicotrope tra
  coloro che queste sostanze usano e nella società, prescindendo
  dall'obiettivo fino ad oggi considerato prioritario
  dell'astinenza totale dall'uso di queste sostanze.
     Da questa prima considerazione ne derivano altre due
  fondamentali:
         a)  è necessario tenere separati il mercato dei
  derivati dalla  cannabis  da quello dei derivati
  dall'oppio;
         b)  è necessario garantire la massima
  diversificazione degli interventi offerti alle persone
  tossicodipendenti, pubblici e privati, che abbiano come
  criterio fondamentale quello della risposta ai problemi
  individuali della persona tossicodipendente, senza scelte
  univoche buone per ciascuna situazione (vedasi uso delle
  sostanze sostitutive).
     Da queste premesse derivano i seguenti interventi
  specifici:
       1) riforma dei servizi per le tossicodipendenze (SERT)
  affinché si prevedano unità di strada, servizi di pronta
  accoglienza delle persone tossicodipendenti attive (anche in
  collaborazione con il privato sociale), distribuzione di
  siringhe monouso, preservativi, ed ogni altro materiale e
  informazione di prevenzione delle malattie infettive.  Se
  questi nuovi servizi fossero ben organizzati e diffusi sul
  territorio e fosse garantita l'assistenza urgente nel pronto
  soccorso, la previsione dell'apertura 24 ore su 24 potrebbe
  essere cancellata.  La riforma dei SERT deve prevedere anche
  una profonda riforma sul reperimento, formazione e
  aggiornamento del personale, che dovrà comprendere figure
  professionali nuove rispetto a quelle già presenti.  C'è,
  inoltre, l'esigenza di modificare il decreto ministeriale del
  10 dicembre 1991 affinché le discipline "organizzazione dei
  servizi sanitari di base" e "neurologia" siano considerate
  equipollenti a quella istituenda di "medicina delle
  farmacopee".  Quest'ultimo aspetto perché molti dei più
  preparati medici che operano nei SERT sono oggi inquadrati in
  quelle discipline e per effetto del decreto citato non possono
  accedere ai nuovi ruoli istituiti pur avendo importanti
  esperienze alle spalle;
       2) previsione della libertà di scelta da parte della
  persona tossicodipendente sia della terapia che della
  struttura alla quale accedere;
       3) introduzione nella farmacopea nazionale delle
  sostanze stupefacenti;
       4) esplicita previsione della possibilità di avviare
  programmi sperimentali di distribuzione controllata di eroina
  per determinate fasce di consumatori;
       5) abolizione delle competenze del Ministro per gli
  affari sociali nel settore delle tossicodipendenze e creazione
  di una Agenzia nazionale organizzata su base regionale, con
  sede principale presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, con compiti di coordinamento degli interventi
  afferenti a ciascun Ministero.  L'Agenzia deve avere fra i suoi
  compiti principali quello dello studio e verifica
  dell'efficacia dei diversi interventi pubblici e privati nel
  settore;
       6) sempre nell'ambito dell'Agenzia deve essere
  predisposto un monitoraggio sull'uso delle sostanze
  sostitutive.  Uso non più soggetto alla scelta preventiva di un
  organismo centrale, ma soggetto al controllo dei risultati
  sulla base di protocolli d'uso definiti;
       7) riforma dell'Osservatorio, che diventerebbe parte
  dell'Agenzia.  Massima trasparenza e pubblicizzazione sui dati
  rilevati e sul rilevamento degli stessi.  Creazione di un
  Comitato scientifico dell'Osservatorio aperto ai
  rappresentanti delle regioni e delle maggiori organizzazioni
  non governative;
       8) creazione di uno sportello di informazione alle
  organizzazioni non governative
 
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  presso ciascuna delle sedi
  regionali dell'Agenzia; non solo per fornire informazioni
  direttamente alle persone interessate ma anche e soprattutto
  per fornire documenti, atti normativi, informazioni specifiche
  ai servizi pubblici e privati ed alle associazioni;
       9) legalizzazione della produzione, commercio e uso dei
  derivati dalla  cannabis.  L'uso terapeutico dovrebbe
  essere già possibile ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del
  citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica n. 309 del 1990;
       10) esplicita previsione di interventi di riduzione dei
  danni all'interno delle carceri e delle caserme.
     Questa proposta di legge di iniziativa popolare,
  coerentemente con la storia e le ragioni della proposta
  antiproibizionista, vuole porre con determinazione la
  questione dei diritti e del diritto.  Gli antiproibizionisti,
  con la loro principale associazione politica - il CORA
  (Coordinamento radicale antiproibizionista) -, in questi anni
  di iniziativa politica, hanno cercato di far crescere un
  rapporto tra Stato e cittadino fondato su leggi ragionevoli e
  non violente, secondo i fondamenti dello Stato di diritto,
  affermando il principio che non c'è crimine se non c'è
  vittima.  E su questo principio, riconosciuto universalmente
  come la premessa di una buona legge, deve essere posto il
  limite invalicabile dell'intervento dello Stato anche nella
  lotta alla droga.  Lo Stato non deve e non può avere alcuna
  facoltà di ingerenza nella sfera della vita privata, quando i
  comportamenti non sono offensivi dell'altro ma riguardano solo
  la vita del singolo, del modo come questi la vuole affrontare
  e condurre.  Su questi argomenti lo Stato ha diritto e dovere
  di informazione (in quanto l'ambito pubblico può garantire
  un'informazione corretta e imparziale), ma non può avere mai
  il diritto all'ingerenza nella sfera delle libertà personali o
  nelle scelte individuali di vita.
 
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