| 1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato
"testo unico", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Fanno altresì parte come consulenti dell'Osservatorio di cui
al comma 4 dell'articolo 132 quattro esperti nelle materie
statistiche e sociali ed i rappresentanti delle maggiori
organizzazioni non governative nazionali operanti in Italia
nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione degli
stati di tossicodipendenza. Questi sono individuati e nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro per gli affari sociali e partecipano a
ciascuna riunione ed alle attività dell'Osservatorio, senza
alcuna limitazione di accesso alla documentazione raccolta o
elaborata";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. Il Comitato, con l'apporto di esperti e
rappresentanti di associazioni nazionali per la difesa dei
diritti delle persone tossicodipendenti e delle maggiori
organizzazioni non governative che operano nel settore della
prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza, formula proposte al Governo per l'esercizio
della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività
amministrative di competenza delle regioni nel settore";
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
" 11. I dati a qualsiasi titolo raccolti, elaborati e
pubblicati dall'Osservatorio
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sono pubblici. L'accesso agli
stessi è regolamentato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, nel rispetto delle norme previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Dipartimento per gli
affari sociali pubblica, in allegato alla relazione di cui al
comma 14 del presente articolo, i dati raccolti
dall'Osservatorio";
d) dopo il comma 13, è inserito il seguente:
"13- bis. Ai fini di cui al comma 13:
a) una quota non superiore ad un ventesimo della
somma prevista al comma 13 è utilizzata, ferme restando le
attuali dotazioni organiche, per l'istituzione presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, di uno "sportello per le associazioni" per
l'informazione, l'assistenza e l'indirizzo nel campo della
prevenzione, recupero e riabilitazione alle organizzazioni non
governative che operano nel settore;
b) una quota non superiore ad un ventesimo della
somma destinata alle regioni per interventi di prevenzione e
informazione a qualsiasi titolo erogata dallo Stato, ferme
restando le attuali dotazioni organiche, è utilizzata per
l'istituzione, presso l'assessorato competente delle regioni e
delle province autonome, di uno "sportello per i cittadini"
per l'informazione, l'assistenza e l'indirizzo nel campo della
prevenzione, cura e riabilitazione".
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