Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento

documento precedente documento successivo
pagina successiva
4
DDL0001-0003
Progetto di legge Camera n. 1 - testo presentato - (DDL13-1)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C1. TESTIPDL
...C1.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia
  di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
  tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato
  "testo unico", sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  al comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi:
  "Fanno altresì parte come consulenti dell'Osservatorio di cui
  al comma 4 dell'articolo 132 quattro esperti nelle materie
  statistiche e sociali ed i rappresentanti delle maggiori
  organizzazioni non governative nazionali operanti in Italia
  nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione degli
  stati di tossicodipendenza.  Questi sono individuati e nominati
  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
  proposta del Ministro per gli affari sociali e partecipano a
  ciascuna riunione ed alle attività dell'Osservatorio, senza
  alcuna limitazione di accesso alla documentazione raccolta o
  elaborata";
         b)  il comma 6 è sostituito dal seguente:
     " 6.  Il Comitato, con l'apporto di esperti e
  rappresentanti di associazioni nazionali per la difesa dei
  diritti delle persone tossicodipendenti e delle maggiori
  organizzazioni non governative che operano nel settore della
  prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
  tossicodipendenza, formula proposte al Governo per l'esercizio
  della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività
  amministrative di competenza delle regioni nel settore";
         c)  il comma 11 è sostituito dal seguente:
     " 11.  I dati a qualsiasi titolo raccolti, elaborati e
  pubblicati dall'Osservatorio
 
                               Pag. 5
 
  sono pubblici.  L'accesso agli
  stessi è regolamentato con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, nel rispetto delle norme previste
  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il Dipartimento per gli
  affari sociali pubblica, in allegato alla relazione di cui al
  comma 14 del presente articolo, i dati raccolti
  dall'Osservatorio";
         d)  dopo il comma 13, è inserito il seguente:
     "13- bis.  Ai fini di cui al comma 13:
         a)  una quota non superiore ad un ventesimo della
  somma prevista al comma 13 è utilizzata, ferme restando le
  attuali dotazioni organiche, per l'istituzione presso la
  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
  affari sociali, di uno "sportello per le associazioni" per
  l'informazione, l'assistenza e l'indirizzo nel campo della
  prevenzione, recupero e riabilitazione alle organizzazioni non
  governative che operano nel settore;
         b)  una quota non superiore ad un ventesimo della
  somma destinata alle regioni per interventi di prevenzione e
  informazione a qualsiasi titolo erogata dallo Stato, ferme
  restando le attuali dotazioni organiche, è utilizzata per
  l'istituzione, presso l'assessorato competente delle regioni e
  delle province autonome, di uno "sportello per i cittadini"
  per l'informazione, l'assistenza e l'indirizzo nel campo della
  prevenzione, cura e riabilitazione".
 
DATA=940526 FASCID=DDL13-1 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0001 TOTPAG=0014 TOTDOC=0025 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=000100 00 FASCIDC=13DDL0001 SORTNAV=0000100 000 00000 ZZDDLC1 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003
documento precedente documento successivo
pagina successiva

Ritorna al menu della banca dati