| DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
nei confronti del deputato
DELL'UTRI
nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi
confronti
(Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
5222/97 R.G.N.R.).
TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
il 6 aprile 1999
Pag.2
All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma
Palermo, 2 aprile 1999.
Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'arresto
dell'onorevole Marcello Dell'Utri.
Con ordinanza del 5 marzo 1999 il G.I.P. del Tribunale di
Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere di Buffa
Michele ed altre sette persone, tra cui l'onorevole Marcello
Dell'Utri, indagate per vari reati.
All'onorevole Dell'Utri sono ascritti, in particolare, i
delitti di estorsione tentata ed aggravata e di calunnia
aggravata, in concorso sempre con altri soggetti.
L'8 marzo mi è pervenuta, da parte del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, la richiesta di
autorizzazione all'esecuzione della predetta misura cautelare,
che è stata inviata a codesta Onorevole Camera dei
Deputati.
Ricevo oggi, giusta nota che allego, gli ulteriori
raccolti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale,
nonché la richiesta d'autorizzazione all'utilizzazione
d'intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti
dell'Onorevole Marcello Dell'Utri, accludendo anche la
relativa documentazione che mi è stata fatta pervenire per
l'inoltro alla S.V.
Con i sensi della più alta considerazione.
Il Procuratore
Generale della Repubblica
l'Avvocato generale
Vittorio Aliquò
Palermo, 2 aprile 1999.
Al Sig. Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo
Mi pregio inviare, per quanto di Sua competenza, gli atti
ulteriori racconti da questo Ufficio, in relazione alla
richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti
dell'onorevole Marcello Dell'Utri, diretta al Presidente della
Camera dei Deputati; invio inoltre richiesta di autorizzazione
all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni
telefoniche nei confronti dell'onorevole Marcello
Dell'Utri.
Palermo, venerdì 2 aprile 1999
Il Procuratore
della Repubblica aggiunto
Paolo Giudici
Pag.3
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
Procedimento penale n. 5222/97 R.G.N.R.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
Al signor PRESIDENTE della CAMERA dei DEPUTATI
ROMA
IL PUBBLICO MINISTERO
Visti gli atti del procedimento penale n. 5222/97
R.G.N.R. instaurato anche nei confronti di:
1) BUFFA Michele, nato a Trapani il 9 dicembre 1937;
2) CHIOFALO Giuseppe, nato a Castroreale Terme (Messina)
il 16 giugno 1950;
3) CIRFETA Cosimo, nato a Copertino (Lecce) il 23
novembre 1965;
4) D'AGOSTINO Fabio, nato a Palermo il 29 marzo 1974;
5) D'AGOSTINO Rosario, nato a Roncà (Verona) il 6 marzo
1945;
6) DELL'UTRI Marcello, nato a Palermo l'11 settembre
1941;
7) DI GRUSA Enrico, nato a Palermo il 28 dicembre
1967;
8) MANGANO Vittorio, nato a Palermo il 18 agosto 1940;
9) VIRGA Vincenzo, nato ad Erice l'11 settembre 1936.
INDAGATI
per i reati di:
BUFFA Michele, DELL'UTRI Marcello e VIRGA Vincenzo:
I) Estorsione tentata ed aggravata in concorso
(articoli 56, 110, 629 primo e secondo comma, quest'ultimo in
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relazione all'articolo 628 comma terzo n. 1 e 3, Codice
Penale), per avere il DELL'UTRI, nella qualità di Presidente
della società "PUBLITALIA '80", interponendosi tra
l'associazione sportiva "PALLACANESTRO TRAPANI" (ed in specie
il suo Presidente, senatore Vincenzo GARRAFFA) e la società
"BIRRA MESSINA" del gruppo DREHER-HEINEKEN, posto in essere
una serie di atti, tutti diretti in modo non equivoco a
commettere il delitto di estorsione, non riuscendo a
commetterlo per cause indipendenti dalla propria volontà ed in
particolare per avere:
richiesto una somma pari al 50 per cento del contratto
di sponsorizzazione intervenuto tra queste due ultime società,
e cioè a circa lire 800.000.000 (800 milioni) - contro una
somma ordinariamente dovuta in questi casi pari a circa il 10
per cento dell'importo della sponsorizzazione - ed, al rifiuto
del GARRAFFA e degli organismi dirigenti della associazione
sportiva "PALLACANESTRO TRAPANI" di rendere tale somma,
minacciato in primo luogo DELL'UTRI Marcello il GARRAFFA,
pronunziando la frase: " Io le consiglio di ripensarci.
Abbiamo uomini e mezzi che la possono convincere a cambiare
opinione ";
successivamente utilizzato il DELL'UTRI i suoi duraturi
contatti con l'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra",
ottenendo che VIRGA Vincenzo, Rappresentante del Mandamento di
Trapani e BUFFA Michele, associato mafioso della Famiglia di
Trapani insistessero per ottenere il pagamento dell'intera
somma illecitamente richiesta anche tramite minacce che il
VIRGA ed il BUFFA rivolsero al GARRAFFA, a mezzo di un
contatto diretto, nel corso del quale il VIRGA, esponente di
vertice di "Cosa Nostra", chiedeva al GARRAFFA di
" risolvere il problema " per il suo " amico "
Marcello DELL'UTRI;
costringendo, così, il GARRAFFA - per il tramite del
VIRGA e del BUFFA - a ricercare, anche a mezzo di Valentino
RENZI, allora manager sportivo della associazione
"PALLACANESTRO TRAPANI", ulteriori risorse finanziarie da
destinare alle richieste del DELL'UTRI, al quale era già stata
versata (anche per il tramite del PIOVELLA) la somma di 170
milioni di lire;
proseguendo nell'opera estorsiva l'onorevole DELL'UTRI
intervenendo sugli operatori del mercato delle
sponsorizzazioni (ed, in specie, sulle possibili aziende
sponsorizzatrici) per "convincerle" a non sponsorizzare la
società PALLACANESTRO TRAPANI per l'annata sportiva 1991-92,
così costringendo la detta società (in quell'anno nella
massima serie di pallacanestro maschile) a partecipare senza
alcuno sponsor al campionato medesimo e ciò al chiaro fine di
costringere il detto GARRAFFA e la società PALLACANESTRO
TRAPANI, a versare le somme illecitamente richieste.
Con la consapevolezza che tutto ciò avrebbe portato ad
ingiusto profitto del detto DELL'UTRI e di soggetti a lui
comunque riferibili e/o terzi (in specie appartenenti alla
società "BIRRA MESSINA");
Commesso in Trapani, Palermo e Milano, dal 1990 al
1993.
Pag.5
D'AGOSTINO Rosario (detto "Saro"), D'AGOSTINO Fabio, DI GRUSA
Enrico, MANGANO Vittorio (in concorso con DELL'UTRI Marcello,
LA PIANA Vincenzo, CUCUZZA Salvatore e ZERBO Giovanni)
II) Partecipazione ad associazione per delinquere
diretta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti
(articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309), per essersi associati LA PIANA
Vincenzo, MANGANO Vittorio (anche dopo la sua incarcerazione,
avvenuta il 4 aprile 1995) e DI GRUSA Enrico, in concorso con
D'AGOSTINO Saro (che assicurava l'appoggio logistico in
Colombia) al fine di organizzare una serie indeterminata di
traffici internazionali (Colombia-Italia) di cocaina:
a) apprestando i primi tre una parte dei mezzi
economici necessari a tal fine (nella specie, per i primi 100
chilogrammi di cocaina era previsto il pagamento di 2 miliardi
e 500 milioni di lire, pari a 25 milioni di lire al
chilogrammo);
b) provvedendo, inoltre, a contattare a Palermo
la famiglia mafiosa di "Porta Nuova" - ed, in specie, CUCUZZA
Salvatore, allora capo-famiglia (direttamente e per il tramite
di ZERBO Giovanni) - "famiglia" di cui fa parte anche MANGANO
Vittorio e cui sono associati anche LA PIANA Vincenzo e DI
GRUSA Enrico, ed ottenendo da questi soggetti un "anticipo"
sulle prime spese;
c) provvedendo, altresì, a contattare a Milano
DELL'UTRI Marcello (alla presenza degli associati mafiosi
CURRO' Antonino e SARTORI Natale) per il reperimento del 50
per cento della somma come sopra determinata (e quindi, per
reperire la somma di 1 miliardo e 250 milioni di lire
circa);
d) nonché concorrendo ad ideare e porre in essere
tutte le condizioni necessarie per l'importazione della
cocaina dalla Colombia, concorrendo in tali condotte e
partecipando alla associazione anche D'AGOSTINO Fabio (figlio
di Rosario) e tale "Emanuele", ancora non identificato, non
realizzando - almeno sino al 1996 - le importazioni della
sostanza stupefacente, unicamente a causa dei ripetuti arresti
compiuti dalle forze dell'ordine nei confronti di MANGANO
Vittorio, CUCUZZA Salvatore, ZERBO Giovanni e D'AGOSTINO Saro,
quest'ultimo arrestato all'aeroporto di Fiumicino proprio
mentre trasportava un ingente quantitativo di cocaina dalla
Colombia in Italia.
Commesso in Palermo, Milano ed in Caracas, oltre che
in altre località del territorio nazionale ed estero,
dall'ottobre del 1995 sino a tutto il 1996.
CHIOFALO Giuseppe, CIRFETA Cosimo, DELL'UTRI Marcello
III) Calunnia aggravata in concorso (reato p. e p.
dagli articoli 110, 61 n. 2, 81 n. 2, 368 c.p. e 7
decreto-legge n. 152/91), perché, in concorso fra loro, al
fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata
Cosa Nostra (in particolare, contribuendo a screditare e
delegittimare alcuni importanti collaboratori di giustizia
Pag.6
dissociatisi da Cosa Nostra), ed i primi due anche al fine di
assicurare l'impunità a DELL'UTRI Marcello, imputato davanti
al Tribunale di Palermo per il reato di cui agli articoli 110
e 416- bis c.p., incolpavano - pur sapendoli innocenti -
del delitto di calunnia aggravata in concorso i collaboratori
di giustizia DI CARLO Francesco, GUGLIELMINI Giuseppe e
ONORATO Francesco, agendo in concorso con altri, e con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in
particolare accusandoli falsamente di essersi inventati false
accuse nei confronti del predetto DELL'UTRI Marcello ed altri
concernenti presunte collusioni di questi ultimi con Cosa
Nostra, nonché di avere proposto al CIRFETA Cosimo di
inventarsi false accuse di analogo contenuto al fine di
confermare le loro dichiarazioni, commettendo tale reato il
CIRFETA nell'inoltrare a varie Autorità numerose missive
contenenti le predette accuse, che poi confermava in
dichiarazioni rese a personale della polizia penitenziaria e
CHIOFALO Giuseppe e DELL'UTRI Marcello nell'istigare il
CIRFETA alla commissione di detto reato e nel rafforzarlo nel
suo proposito criminoso anche tentando - unitamente al CIRFETA
- di convincere altri collaboratori a confermarne le
accuse.
Commesso in Paliano, Palermo ed altre località del
territorio nazionale il 27 luglio 1997, ed in data anteriore e
successiva.
RILEVATO
che - a seguito del decreto n. 1481/98 emesso il data 22
dicembre 1998 - il G.I.P. presso questo Tribunale ha
autorizzato l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche
sull'utenza cellulare:
n. 0368-66 (...) intestata ad Antonio FEDELE, ed in uso
a CHIOFALO Giuseppe, nato a Castroreale Terme (ME) il 16
giugno 1950;
che - a seguito del decreto n. 7/99 emesso il 7 gennaio
1999 - il G.I.P. presso questo Tribunale ha autorizzato
l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche sull'utenza
cellulare:
n. 0335-63 (...) intestata ed in uso a NASO Bruno
Giosué, nato a Roma il 5 luglio 1947;
che - a seguito del decreto n. 59/98 emesso il data 29
gennaio 1998 - il G.I.P. presso questo Tribunale ha
autorizzato l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche
sull'utenza cellulare:
n. 0338-87 (...) intestata a MONTEROSSO Jaqueline, ed
in uso a GRUT Yvette Denise Andree, nata a Baden Baden
(Germania) il 22 novembre 1947;
che tra tutte le conversazioni intercettate e registrate
ve ne sono talune nelle quali uno degli interlocutori è stato
sicuramente individuato nell'onorevole Marcello DELL'UTRI,
attuale membro della Camera dei Deputati, in relazione al
quale il G.I.P., su richiesta di questo Ufficio, ha emesso
Pag.7
ordinanza di custodia cautelare per i reati di calunnia
aggravata in concorso e tentata estorsione aggravata in
concorso;
che, in particolare, tra le telefonate di cui al decreto
n. 1481/98 emesso in data 22 dicembre 1998, assumono
particolare rilevanza ai fini della prova delle vicende
oggetto del presente procedimento quelle di seguito
elencate:
utenza n. 0368-66 (...) intestata ad Antonio FEDELE, ed
in uso a CHIOFALO Giuseppe, nato a Castroreale Terme (ME) il
16 giugno 1950:
... (omissis) ...
che le sopra elencate conversazioni intercorrono tra
l'onorevole DELL'UTRI Marcello (Id: PAGINE ITALIA s.p.a.) e
CHIOFALO Giuseppe (Id: FEDELE Antonio);
che tali conversazioni telefoniche appaiono rilevanti in
ordine al reato di calunnia contestato all'onorevole DELL'UTRI
Marcello in concorso con CHIOFALO Giuseppe di cui al capo III)
della rubrica, essendo connesse - perché preparatorie o
immediatamente successive - all'incontro tra i predetti
indagati verificatosi in data 31 dicembre 1998 nel domicilio
protetto del CHIOFALO, come ampiamente argomentato da questo
Ufficio nella richiesta di custodia cautelare in carcere del
22 gennaio 1999 allegata alla richiesta di autorizzazione
all'arresto ex articolo 68 Cost. nei confronti dell'onorevole
DELL'UTRI già trasmessa a codesta Camera dei Deputati, che si
intende qui integralmente riportata a trascritta;
che tra le altre conversazioni intercettate e registrate
in forza del decreto n. 59/98 emesso il 29 gennaio 1998
(procedimento nr. 5677/96 R.G.N.R.), ve ne sono alcune nelle
quali uno degli interlocutori è stato sicuramente individuato
nell'onorevole DELL'UTRI Marcello;
che, tra queste ultime, assumono particolare rilevanza ai
fini della prova delle vicende oggetto del presente
procedimento quelle di seguito elencate:
Pag.8
utenza n. 0338-87 (...) intestata a MONTEROSSO
Jaqueline, ed in uso a GRUT Yvette Denise Andree, nata a Baden
Baden (Germania) il 22 novembre 1947:
... (omissis) ...
che le sopra elencate conversazioni intercorrono tra
l'onorevole DELL'UTRI Marcello e GRUT Yvette Denise Andree
(Id: MONTEROSSO Jaqueline);
che la rilevanza delle predette conversazioni telefoniche
con particolare riferimento alle esigenze cautelari in tema di
inquinamento probatorio sono state evidenziate nella richiesta
di custodia cautelare in carcere del 22 gennaio 1999 che qui
si intende integralmente riportata in parte qua;
che tra altre conversazioni intercettate e registrate in
forza del decreto n. 7/99 ve ne sono delle altre nelle quali
uno degli interlocutori è stato sicuramente individuato
nell'onorevole DELL'UTRI Marcello;
che, tra queste ultime, assumono particolare rilevanza ai
fini della prova delle vicende oggetto del presente
procedimento quelle di seguito elencate:
utenza n. 0335-63 (...) intestata ed in uso a NASO
Bruno Giosué, nato a Roma il 5 luglio 1947;
... (omissis) ...
che le sopra elencate conversazioni intercorrono tra
l'onorevole DELL'UTRI Marcello e l'avvocato NASO Bruno Giosué
(Id: Naso Bruno Giosué);
che tali conversazioni telefoniche appaiono rilevanti in
ordine al reato di calunnia di cui al capo III) della rubrica
contestato all'onorevole DELL'UTRI Marcello in concorso anche
con l'avvocato NASO, così come desumibile dalla integrazione
relativa agli ulteriori atti raccolti, inviata in data odierna
a codesta onorevole Camera dei deputati, e che qui deve
intendersi integralmente riportata e trascritta;
Pag.9
che, in particolare, per un più completo quadro degli
elementi probatori a carico dell'onorevole DELL'UTRI, appare
quindi opportuno utilizzare anche gli elementi relativi al
ruolo dell'avvocato NASO, già difensore del CHIOFALO, elementi
che dimostrano che il DELL'UTRI non fu affatto solo
destinatario delle presunte "rivelazioni" di CHIOFALO e
CIRFETA, bensì principale protagonista ed "autore" del piano
calunnioso posto in essere dai due detenuti;
che, in ordine al ruolo dell'avvocato NASO già il 18
dicembre 1998 SPARTA LEONARDI Carmelo aveva dichiarato:
" In particolare a mio fratello, che era stato in
carcere a Rebibbia anche con il CIRFETA fu proposto di
confermare le accuse di CIRFETA nei confronti di tre
collaboratori (GUGLIELMINI, ONORATO ed un altro di cui "al
momento non ricordo il nome"); a me fu proposto di dichiarare
di avere assistito ad analoghi accordi presi fra CUCUZZA e
FERRANTE.
Preciso che tutti eravamo ben consapevoli che la proposta
fatta a me e mio fratello consisteva nel dichiarare cose non
vere in quanto mio fratello ha sempre detto anche a loro che
era impossibile che vi fosse stato questo accordo anche perché
sapeva bene che quei tre collaboratori non avevano dato
confidenza con il CIRFETA e io non avevo mai sentito parlare
mai CUCUZZA e FERRANTE di questa cosa.
Il CHIOFALO ha ammesso con mio fratello, in mia presenza,
che si trattava di una montatura, ma per convincerci ci ha
detto che se avessimo accettato la loro proposta ne avremmo
ricavati benefici sia in denaro sia con l'intervento di un
avvocato e di un senatore di FORZA ITALIA di nome
(OMISSIS).
Di tale senatore e di un avvocato che sarebbe venuto a
fare colloqui con me mi ha parlato anche il CIRFETA. Più di
recente, in epoca successiva alla mia lettera del 21 ottobre,
il CHIOFALO è ritornato a parlarmene fornendomi anche il nome
e i numeri di telefono di questo avvocato: si tratta
dell'avvocato Giosuè Bruno NASO, del Foro di Roma";
Che SPARTA LEONARDI Francesco, in proposito, aveva
dichiarato:
" Il CHIOFALO mi ha detto che se avessimo accettato la
loro proposta ne avremmo ricavati benefici sia in denaro sia
per l'intervento prima di un avvocato, di nome (OMISSIS), e
successivamente di un altro avvocato, di nome NASO, nonché di
un senatore di FORZA ITALIA di nome (OMISSIS).
Detto senatore sarebbe dovuto venire a fare un colloquio
con me perché io avvalorassi quanto dichiarato dal CIRFETA,
dopo aver nominato uno dei predetti avvocati quale mio
difensore.
Ricordo che dopo la mia lettera del 21 ottobre, il
CHIOFALO è ritornato a parlarmi degli stessi discorsi,
fornendomi anche il nome e i numeri di telefono dell'avvocato
Giosuè Bruno NASO, del Foro di Roma";
che dall'attività di riscontro espletata dalla DIA è
emerso che i numeri di telefono forniti dal CHIOFALO ai
Pag.10
fratelli SPARTA (e da questi ultimi riferiti all'Ufficio: cfr.
le allegate trascrizioni delle rispettive audizioni,
integralmente registrate) corrispondono effettivamente a
quelli di utenze telefoniche in uso all'avvocato NASO e che
quest'ultimo è stato nominato dal CHIOFALO quale suo difensore
nel 1998 (cfr. nota della Direzione Casa di Reclusione di
Paliano del 17 febbraio 1999), nell'anno - cioè - in cui sono
più intensi i contatti telefonici fra il CHIOFALO e
l'onorevole DELL'UTRI (cfr. nota della DIA del 29 gennaio
1999, già trasmessa a codesta Camera);
che, a parte la piena valenza di riscontro obiettivo di
tale telegramma inviato agli SPARTA (già rilevata
nell'ordinanza cautelare del GIP), da questi poi
effettivamente ricevuto in data successiva alle loro
dichiarazioni, ciò che va qui sottolineato è che quel
telegramma altro non era che l'ulteriore fase di attuazione
del piano calunnioso, gestito insieme da CHIOFALO e DELL'UTRI,
servendosi - ora - del CIRFETA, ora dell'avvocato NASO;
che dalla telefonata intercorsa tra l'onorevole DELL'UTRI
(chiamante) e l'avvocato NASO in data 5 febbraio 1999 emerge
con evidenza che il primo ha un ruolo tutt'altro che "passivo"
nella vicenda, tanto che, qualche giorno dopo l'incontro di
Rimini, chiama l'avvocato NASO (che con evidenza già lo
conosce) per sollecitarlo ad occuparsi della sorte di CHIOFALO
per tranquillizzarlo, visto che è in difficoltà,
sicché sarebbe urgente... vedere che cosa c'è;
che dalla successiva conversazione telefonica dell'11
febbraio 1999 tra i medesimi soggetti si evidenzia l'ulteriore
necessità dell'onorevole DELL'UTRI (chiamante) di incontrarsi
con l'avvocato NASO al punto di convocarlo ad un
incontro a tre presso un comune antico, di cui - infatti
- viene fatto soltanto il nome di battesimo, Cesare;
che tale ruolo dell'avvocato NASO - ed il suo
collegamento con l'onorevole DELL'UTRI - vengono fuori con
estrema chiarezza anche dalla telefonata intercorsa tra
CHIOFALO Giuseppe e DELL'UTRI il 23 dicembre 1998, riportata
nella ordinanza del Giudice per le indagini preliminari (da
intendersi qui trascritta nella parte in questione)
CONSIDERATO
che queste conversazioni appaiono manifestamente
rilevanti, in quanto costituiscono elementi probatori in
ordine ai reati specificati in rubrica nonché relativamente
all'attività di inquinamento probatorio posta in essere dal
parlamentare indagato nel presente ed in altri procedimenti
attualmente in fase di indagini preliminari e dibattimentale,
in coerenza con altre diverse e convergenti risultanze
processuali risultanti dagli atti allegati alla richiesta di
autorizzazione all'arresto già trasmessi a codesta Camera dei
deputati;
che le risultanze in questione scaturiscono da
intercettazioni non suscettibili di preventiva autorizzazione
ex articolo 68, comma 30, della Costituzione proprio
perché non riguardanti utenze telefoniche intestate od in uso
a parlamentari, ed avendo già evidenziato nella nota di "invio
di atti ulteriori" che l'interlocutore del CHIOFALO è stato
identificato nella persona dell'onorevole DELL'UTRI soltanto
Pag.11
al momento dell'incontro del 31 dicembre 1998 (cfr. pag. 71
della nota di "invio");
che questo Ufficio del pubblico ministero in sede di
richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata al GIP ha
ritenuto che le intercettazioni telefoniche effettuate
sull'utenza in uso a CHIOFALO Giuseppe (nelle quali l'altro
interlocutore è stato individuato nell'onorevole DELL'UTRI) in
quanto legittimamente disposte ed eseguite, fossero
utilizzabili nei confronti del parlamentare indagato anche
tenuta presente la mancata conversione in legge del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante "Disposizioni
urgenti per l'attuazione. dell'articolo 68 della Costituzione"
(cfr. richiesta di custodia cautelare in carcere del 22
gennaio 1999);
che, tuttavia, il giudice per le indagini preliminari è
andato in contrario avviso, dichiarando inutilizzabili nei
confronti dell'onorevole DELL'UTRI le suddette intercettazioni
telefoniche e, di converso, ritenendole pienamente
utilizzabili nei confronti del coindagato CHIOFALO Giuseppe,
pacificamente non coperto dalla immunità parlamentare;
che, pertanto, anche per evitare evidenti disparità di
trattamento in violazione del principio costituzionale di
uguaglianza, si rende necessario chiedere a codesta Camera dei
deputati l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti
dell'onorevole DELL'UTRI Marcello le intercettazioni sopra
specificate
P. Q. M.
CHIEDE
al signor Presidente della Camera dei Deputati
l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni
telefoniche intercettate, analiticamente indicate in premessa,
nei confronti dell'onorevole DELL"UTRI Marcello.
Palermo, 1^ aprile 1999.
Il procuratore della Repubblica agg.
Guido Lo Forte
I sostituti procuratori della Repubblica:
Domenico Gozzo
Antonio Ingroia
Mauro Terranova
Lia Sava
Umberto De Giglio
Il procuratore della Repubblica
Gian Carlo Caselli
| |
| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: MELONI)
sulla
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
nei confronti del deputato
DELL'UTRI
nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi
confronti
(Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
5222/97 R.G.N.R.).
TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D"APPELLO DI PALERMO
il 6 aprile 1999
Presentata alla Presidenza il 12 luglio 1999
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - E' ben noto a questa Camera che
presso il Tribunale di Palermo e in corsa nei confronti
dell'onorevole Marcello Dell'Utri, ed altri, un procedimento
penale per i delitti di estorsione tentata ed aggravata e di
calunnia aggravata. In relazione a tale procedimento il G.I.P.
di quel Tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere
dell'onorevole Dell'Utri e di altre sette persone. A tutti è
noto, peraltro, che l'arresto dell'onorevole Dell'Utri non è
stato autorizzato dalla Camera. In data 2 aprile 1999, la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in
relazione al medesimo procedimento, ha avanzato la richiesta
di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni
telefoniche. Infatti, l'Autorità giudiziaria di Palermo, con
vari decreti, aveva autorizzato, nel corso delle indagini
relative alle ipotesi delittuose di cui prima si è detto,
l'intercettazione delle utenze telefoniche intestate ad
Antonio Fedele ed in uso a Giuseppe Chiofalo, all'avvocato
Bruno Giosuè Naso, a Jaqueline Monterosso ed in uso a Yvette
Denise Andrée Grut. Dalle conversazioni intercettate su tali
utenze è emerso che ad esse ha preso parte l'onorevole
Dell'Utri. Il P.M. palermitano, preso atto del fatto che il
G.I.P., nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei
confronti dell'onorevole Dell'Utri aveva ritenuto non
utilizzabili le intercettazioni de quo (rectius
parte di esse, e più precisamente quelle intercorse con il
coindagato Giuseppe Chiofalo) perché la loro utilizzazione non
era stata autorizzata dalla Camera di appartenenza, chiede ora
che questa si pronunci in merito a tale autorizzazione, con
riferimento a quelle intercettazioni il cui contenuto egli
ritiene manifestamente rilevante ai fini processuali.
Il tempo accordato allo svolgimento di questa relazione
non consente di riportare l'integrale trascrizione delle
conversazioni suddette, di cui pertanto si rende necessario
riassumere il contenuto.
Un gruppo di intercettazioni (complessivamente otto)
riguarda conversazioni intercorse tra l'onorevole Dell'Utri e
Giuseppe Chiofalo che, come si ricorderà è insieme al primo
imputato del delitto di calunnia aggravata nei confronti di
alcuni collaboratori di giustizia che hanno deposto a carico
dello stesso onorevole Dell'Utri in relazione al processo che
contro di lui si svolge, sempre in Palermo, e che lo vede
imputato di associazione mafiosa. Le conversazioni
intercettate precedono e seguono l'incontro avvenuto in data
31 dicembre 1998 tra i due coimputati presso il domicilio
protetto del Chiofalo. In particolare, quelle che precedono
l'incontro mirano a fissarlo e organizzarlo, mentre quelle che
lo seguono, a pochi minuti dal termine di esso, esprimono la
preoccupazione del Chiofalo, il quale era consapevole di
essere sorvegliato, che l'incontro medesimo si fosse svolto
senza che il servizio di protezione fosse stato avvertito e
senza la presenza di un avvocato.
Altre intercettazioni (complessivamente due) riguardano
conversazioni intercorse tra l'onorevole Dell'Utri e Yvette
Denise Andrée Grut. Tali conversazioni, secondo l'accusa hanno
rilevanza probatoria in ordine al tentativo che sarebbe stato
compiuto dall'onorevole Dell'Utri di inquinare le prove.
Altre intercettazioni ancora (complessivamente due)
riguardano conversazioni tra l'onorevole Dell'Utri e Bruno
Giosuè Naso, avvocato in Roma, coimputato con Dell'Utri del
Pag.3
delitto di calunnia pluriaggravata; esse dimostrerebbero come
l'onorevole Dell'Utri sia autore, in realtà, del piano
calunnioso posto in essere da Chiofalo e Cirfeta.
Quale possa essere il valore processuale del contenuto di
tali conversazioni è questione che non attiene alla nostra
decisione, essendo per noi sufficiente costatare che la
materia a cui si riferiscono non è estranea al processo di cui
si tratta.
In primo luogo, deve essere rilevato che le
intercettazioni sono state disposte legittimamente; riguardano
utenze terze, diverse da quelle del parlamentare o da quelle
da lui normalmente usate; riguardano utenze di soggetti
indagati o di soggetti che hanno comunque un ruolo nel
processo in corso.
A tal proposito bisogna dire che da qualche parte, anche
nel corso delle discussioni svoltesi nella Giunta per le
autorizzazioni si è sentito affermare che i magistrati che
hanno disposto le intercettazioni sapevano che l'onorevole
Dell'Utri avrebbe potuto essere uno degli interlocutori su
quelle utenze. Di qui si vorrebbe dedurre la maliziosità delle
disposte intercettazioni e la volontà, da parte dei
magistrati, di eludere la richiesta di autorizzazione
preventiva di cui all'articolo 68, comma 3, della
Costituzione. L'argomento appare davvero eccessivo. A parte
che l'identità del soggetto conversante con gli intercettati
viene, nella fattispecie, conosciuta dagli intercettanti solo
al momento della conversazione e, in molti casi, addirittura
successivamente, sarebbe veramente singolare se si stabilisse
che l'Autorità giudiziaria, nel disporre intercettazioni
necessarie alle indagini che conduce, debba tener conto delle
relazioni sociali del soggetto su cui si indaga. I 945
parlamentari di questo Paese hanno in genere intense relazioni
sociali, per non dire di quelle che intrattengono in ragione
del proprio ufficio; in molti casi tali relazioni sono
perfettamente conosciute, se i magistrati dovessero tenerne
conto, il numero dei casi nei quali dovrebbe essere richiesta
l'autorizzazione preventiva diverrebbe inverosimile.
Osservo che, allo stato attuale della legislazione, non vi
è alcuna norma che prescriva l'autorizzazione per
l'utilizzazione di intercettazioni su utenze terse dalle quali
si evinca la partecipazione di un parlamentare. Sia in sede
parlamentare, sia da parte della dottrina si è in più
occasioni messo in evidenza il pericolo di un'interpretazione
che postuli il contrario, giacché il solo fatto che si scopra
che alle conversazioni intercettate partecipi un deputato o un
senatore potrebbe bloccare le indagini o perfino annullare
mezzi di prova già formati.
Naturalmente so bene che le decisioni di questa Camera si
sono orientate in senso contrario a tale opinione; per parte
mia auspico un mutamento d'avviso, ma quand'anche il
precedente affermatosi venga riconfermato, come lascia
intendere il progetto di legge già approvato da questa Camera,
ritengo che si debbano fissare alcuni criteri.
Intanto, mi pare si debba dire che la ratio
dell'articolo 68 della Costituzione non consiste nella
tutela della riservatezza del parlamentare. Il diritto alla
riservatezza è relativo alla sfera personale di ciascuno e,
nei limiti in cui la protezione è accordata, essa e uguale per
ogni cittadino. Anzi, si rifletta sul fatto che se una
differenza di tutela è rinvenibile in questa materia in
relazione a soggetti diversi, essa è semmai a svantaggio dei
personaggi pubblici, nella accezione più larga di questa
espressione, nel senso che in qualche caso, com'è stato
chiarito dalla giurisprudenza prevalente, il diritto alla
riservatezza si attenua in chi è maggiormente esposto alla
valutazione e al giudizio del pubblico, rispetto a quanto
possa pretendere il cittadino meno esposto. Comunque la si
voglia pensare su questo punto, l'argomento connesso alla
riservatezza non è utilizzabile per un evidente vizio logico:
nel caso dell'autorizzazione successiva la riservatezza è già
stata violata; se fosse questo il fine dell'eventuale diniego
dell'autorizzazione, esso non potrebbe in alcun caso
raggiungere il suo scopo. Coloro che pensano che il bene
tutelato dalla norma costituzionale sia la riservatezza
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dovrebbero riflettere sulla contraddizione che vi sarebbe nel
fatto che il mezzo esperibile per ottenere tale tutela
porterebbe gli elementi che si pretenderebbe di tenere
riservati a godere di una pubblicità clamorosa e
straordinariamente diffusa. Basti pensare che, in questo
preciso momento, stiamo parlando di intercettazioni, del loro
contenuto, di chi abbia parlato e con chi, del perché e in
quali circostanze. Che rimane di riservato, a questo punto?
Solo una cosa, in verità, che quegli elementi, da tutti
conosciuti, sarebbero inibiti solo alla cognizione del
giudice. Questa contraddizione insanabile non può essere fatta
risalire alla norma costituzionale.
Dunque, anche a voler ammettere che l'utilizzazione delle
intercettazioni incidentali delle conversazioni dei
parlamentari debbano essere autorizzate, occorre trovare un
altro fondamento giuridico e questo non può essere che quello
relativo alla tutela della funzione parlamentare. Ciò si
evince, del resto, chiaramente dalla lettura dell'articolo 68
della Costituzione. L'autorizzazione che deve essere richiesta
per sottoporre membri del Parlamento ad intercettazioni, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni è analoga
(come dice la norma costituzionale) a quella richiesta per la
perquisizione o per l'arresto. Ma perquisizione e arresto sono
sottoposti ad autorizzazione preventiva perché, se così non
fosse, uno dei poteri costituzionali potrebbe interferire e
pesantemente limitare un altro potere dello Stato. In altre
parole, le Camere devono poter verificare autonomamente che le
misure richieste nei confronti dei loro membri non abbiano un
intento politico solo per questa ragione, e non per accordare
un privilegio, la tutela della libertà (lato sensu) del
parlamentare e rafforzata rispetto a quella del cittadino non
parlamentare.
Seguendo il filo di questo ragionamento, bisogna
concludere che l'autorizzazione alla utilizzazione di
intercettazioni incidentali può essere negata solo quando si
ravvisi - ma di ciò si dovrebbe dare dimostrazione obiettiva -
che le intercettazioni in questione siano state disposte al
fine di attentare o, comunque, limitare la funzione
parlamentare.
Nei confronti dell'onorevole Dell'Utri sono in corso a
Palermo alcuni processi penali che niente hanno a che vedere
con la sua attività politica. Tutti sanno di che si tratta e
non voglio per niente insistere su questo punto. Personalmente
mi auguro come credo ciascuno di voi, sia per Marcello
Dell'Utri, sia per l'autorevolezza e la dignità delle
istituzioni parlamentari, che la vicenda processuale dimostri
alla fine la sua estraneità ai fatti che gli vengono ascritti,
ma voi nel contempo ammetterete con me che in ordine a quei
delitti, quali in nessun modo riguardano la funzione
parlamentare, niente debba fare questa Camera che esorbiti dai
limiti della stretta tutela delle proprie funzioni e che
possa, perciò, ingenerare il sospetto che si vogliano
sottrarre surrettiziamente al processo dei mezzi di prova,
mezzi che, per di più, sono stati già in parte ammessi dal
G.I.P. nei confronti di altri coimputati.
Per l'onorevole Dell'Utri la magistratura ha ritenuto di
dover richiedere la misura della custodia cautelare in
carcere. La Camera, nella sua autonomia, ha deliberato di
opporre un diniego a tale richiesta ed io ricordo bene che
molti fra quanti hanno sostenuto quella decisione hanno
affermato non esservi bisogno dell'arresto di Dell'Utri perché
si sarebbe comunque celebrato il processo, con il quale si
sarebbe conosciuta la verità. Ma se oggi, a distanza di
qualche giorno, prendessimo una decisione che limita in quel
processo la utilizzazione dei mezzi probatori che l'accusa
ritiene dl possedere e che saranno comunque sottoposti alla
libera valutazione del giudice del dibattimento, secondo le
regole del diritto, allora anche quella decisione apparirebbe
fortemente inficiata, giacché essa si porrebbe come il
segmento di una sequenza di atti miranti a garantire ad un
membro del Parlamento un'immunità a cui in alcun modo ha
diritto.
Non è questo che serve al Paese, non è questo che serve al
Parlamento: non vogliate incappare nel rischio di rafforzare
nel cittadino la convinzione, già significativamente presente,
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che la giustizia, quando si tratti di titolari di cariche
politiche già ostacolata nel seguire il suo corso naturale. I
cittadini e - se mi consentite - in primo luogo noi, che siamo
cittadini investiti della delicatissima funzione di
rappresentare tutti gli altri, abbiamo interesse che la
giustizia né sia, né appaia deviata da decisioni politiche o
da un malinteso spirito di difesa corporativa.
Sulla base del ragionamento che ho tentato di svolgere,
propongo, a nome della Giunta per le autorizzazioni, che su
questo punto ha votato - non è mia intenzione nasconderlo -
dividendosi in parti uguali, che l'Assemblea autorizzi
l'utilizzazione in giudizio delle intercettazioni di cui
parliamo. Paradossalmente, colleghi, a me pare, nell'avanzare
questa proposta e proprio in relazione al ragionamento fatto,
di nutrire nei confronti della capacità dell'onorevole
Dell'Utri di dimostrare la propria innocenza maggiore fiducia
di quanta ne venga espressa da chi si sentirebbe meglio
garantito, forse, da un intervento esterno sul processo.
Giovanni MELONI, Relatore.
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