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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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19
DOC4-0018
DOC IV n. 18 Legisl. XIII
06-04-99 [ DOC13-4-18 DO C134 0018 13DOC4 00018 DOC13-4-18A 13DOC4 00018 A 001100052 DOC4 00018 000004 001800000101001142SI1 11 000101000518SI1 5 0000 00 00 ]
         DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
       DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
                  nei confronti del deputato
                          DELL'UTRI
  nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi
                          confronti
  (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
                      5222/97 R.G.N.R.).
           TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
             PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
                       il 6 aprile 1999
 
                              Pag.2
 
  All'onorevole Presidente
  della Camera dei Deputati
                                                          Roma
                                       Palermo, 2 aprile 1999.
  Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'arresto
  dell'onorevole Marcello Dell'Utri.
     Con ordinanza del 5 marzo 1999 il G.I.P. del Tribunale di
  Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere di Buffa
  Michele ed altre sette persone, tra cui l'onorevole Marcello
  Dell'Utri, indagate per vari reati.
     All'onorevole Dell'Utri sono ascritti, in particolare, i
  delitti di estorsione tentata ed aggravata e di calunnia
  aggravata, in concorso sempre con altri soggetti.
     L'8 marzo mi è pervenuta, da parte del Procuratore della
  Repubblica presso il Tribunale di Palermo, la richiesta di
  autorizzazione all'esecuzione della predetta misura cautelare,
  che è stata inviata a codesta Onorevole Camera dei
  Deputati.
     Ricevo oggi, giusta nota che allego, gli ulteriori
  raccolti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale,
  nonché la richiesta d'autorizzazione all'utilizzazione
  d'intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti
  dell'Onorevole Marcello Dell'Utri, accludendo anche la
  relativa documentazione che mi è stata fatta pervenire per
  l'inoltro alla S.V.
     Con i sensi della più alta considerazione.
                        Il Procuratore
                  Generale della Repubblica
                     l'Avvocato generale
                       Vittorio Aliquò
                                       Palermo, 2 aprile 1999.
  Al Sig.  Procuratore generale
  della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo
     Mi pregio inviare, per quanto di Sua competenza, gli atti
  ulteriori racconti da questo Ufficio, in relazione alla
  richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti
  dell'onorevole Marcello Dell'Utri, diretta al Presidente della
  Camera dei Deputati; invio inoltre richiesta di autorizzazione
  all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni
  telefoniche nei confronti dell'onorevole Marcello
  Dell'Utri.
                                Palermo, venerdì 2 aprile 1999
                        Il Procuratore
                  della Repubblica aggiunto
                        Paolo Giudici
 
                              Pag.3
 
                   PROCURA DELLA REPUBBLICA
                PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
               DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
  Procedimento penale n. 5222/97 R.G.N.R.
        RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
       DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
  Al signor PRESIDENTE della CAMERA dei DEPUTATI
                                                          ROMA
                    IL PUBBLICO MINISTERO
      Visti gli atti del procedimento penale n. 5222/97
  R.G.N.R. instaurato anche nei confronti di:
      1) BUFFA Michele, nato a Trapani il 9 dicembre 1937;
      2) CHIOFALO Giuseppe, nato a Castroreale Terme (Messina)
  il 16 giugno 1950;
      3) CIRFETA Cosimo, nato a Copertino (Lecce) il 23
  novembre 1965;
      4) D'AGOSTINO Fabio, nato a Palermo il 29 marzo 1974;
      5) D'AGOSTINO Rosario, nato a Roncà (Verona) il 6 marzo
  1945;
      6) DELL'UTRI Marcello, nato a Palermo l'11 settembre
  1941;
      7) DI GRUSA Enrico, nato a Palermo il 28 dicembre
  1967;
      8) MANGANO Vittorio, nato a Palermo il 18 agosto 1940;
      9) VIRGA Vincenzo, nato ad Erice l'11 settembre 1936.
                           INDAGATI
     per i reati di:
  BUFFA Michele, DELL'UTRI Marcello e VIRGA Vincenzo:
      I)  Estorsione tentata ed aggravata in concorso
  (articoli 56, 110, 629 primo e secondo comma, quest'ultimo in
 
                              Pag.4
 
  relazione all'articolo 628 comma terzo n. 1 e 3, Codice
  Penale), per avere il DELL'UTRI, nella qualità di Presidente
  della società "PUBLITALIA '80", interponendosi tra
  l'associazione sportiva "PALLACANESTRO TRAPANI" (ed in specie
  il suo Presidente, senatore Vincenzo GARRAFFA) e la società
  "BIRRA MESSINA" del gruppo DREHER-HEINEKEN, posto in essere
  una serie di atti, tutti diretti in modo non equivoco a
  commettere il delitto di estorsione, non riuscendo a
  commetterlo per cause indipendenti dalla propria volontà ed in
  particolare per avere:
        richiesto una somma pari al 50 per cento del contratto
  di sponsorizzazione intervenuto tra queste due ultime società,
  e cioè a circa lire 800.000.000 (800 milioni) - contro una
  somma ordinariamente dovuta in questi casi pari a circa il 10
  per cento dell'importo della sponsorizzazione - ed, al rifiuto
  del GARRAFFA e degli organismi dirigenti della associazione
  sportiva "PALLACANESTRO TRAPANI" di rendere tale somma,
  minacciato in primo luogo DELL'UTRI Marcello il GARRAFFA,
  pronunziando la frase: "  Io le consiglio di ripensarci.
  Abbiamo uomini e mezzi che la possono convincere a cambiare
  opinione  ";
        successivamente utilizzato il DELL'UTRI i suoi duraturi
  contatti con l'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra",
  ottenendo che VIRGA Vincenzo, Rappresentante del Mandamento di
  Trapani e BUFFA Michele, associato mafioso della Famiglia di
  Trapani insistessero per ottenere il pagamento dell'intera
  somma illecitamente richiesta anche tramite minacce che il
  VIRGA ed il BUFFA rivolsero al GARRAFFA, a mezzo di un
  contatto diretto, nel corso del quale il VIRGA, esponente di
  vertice di "Cosa Nostra", chiedeva al GARRAFFA di
  "  risolvere il problema  " per il suo "  amico  "
  Marcello DELL'UTRI;
        costringendo, così, il GARRAFFA - per il tramite del
  VIRGA e del BUFFA - a ricercare, anche a mezzo di Valentino
  RENZI, allora manager sportivo della associazione
  "PALLACANESTRO TRAPANI", ulteriori risorse finanziarie da
  destinare alle richieste del DELL'UTRI, al quale era già stata
  versata (anche per il tramite del PIOVELLA) la somma di 170
  milioni di lire;
        proseguendo nell'opera estorsiva l'onorevole DELL'UTRI
  intervenendo sugli operatori del mercato delle
  sponsorizzazioni (ed, in specie, sulle possibili aziende
  sponsorizzatrici) per "convincerle" a non sponsorizzare la
  società PALLACANESTRO TRAPANI per l'annata sportiva 1991-92,
  così costringendo la detta società (in quell'anno nella
  massima serie di pallacanestro maschile) a partecipare senza
  alcuno sponsor al campionato medesimo e ciò al chiaro fine di
  costringere il detto GARRAFFA e la società PALLACANESTRO
  TRAPANI, a versare le somme illecitamente richieste.
      Con la consapevolezza che tutto ciò avrebbe portato ad
  ingiusto profitto del detto DELL'UTRI e di soggetti a lui
  comunque riferibili e/o terzi (in specie appartenenti alla
  società "BIRRA MESSINA");
      Commesso in Trapani, Palermo e Milano, dal 1990 al
  1993.
 
                              Pag.5
 
  D'AGOSTINO Rosario (detto "Saro"), D'AGOSTINO Fabio, DI GRUSA
  Enrico, MANGANO Vittorio (in concorso con DELL'UTRI Marcello,
    LA PIANA Vincenzo, CUCUZZA Salvatore e ZERBO Giovanni)
      II)  Partecipazione ad associazione per delinquere
  diretta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti
  (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9
  ottobre 1990, n. 309), per essersi associati LA PIANA
  Vincenzo, MANGANO Vittorio (anche dopo la sua incarcerazione,
  avvenuta il 4 aprile 1995) e DI GRUSA Enrico, in concorso con
  D'AGOSTINO Saro (che assicurava l'appoggio logistico in
  Colombia) al fine di organizzare una serie indeterminata di
  traffici internazionali (Colombia-Italia) di cocaina:
        a)  apprestando i primi tre una parte dei mezzi
  economici necessari a tal fine (nella specie, per i primi 100
  chilogrammi di cocaina era previsto il pagamento di 2 miliardi
  e 500 milioni di lire, pari a 25 milioni di lire al
  chilogrammo);
        b)  provvedendo, inoltre, a contattare a Palermo
  la famiglia mafiosa di "Porta Nuova" - ed, in specie, CUCUZZA
  Salvatore, allora capo-famiglia (direttamente e per il tramite
  di ZERBO Giovanni) - "famiglia" di cui fa parte anche MANGANO
  Vittorio e cui sono associati anche LA PIANA Vincenzo e DI
  GRUSA Enrico, ed ottenendo da questi soggetti un "anticipo"
  sulle prime spese;
        c)  provvedendo, altresì, a contattare a Milano
  DELL'UTRI Marcello (alla presenza degli associati mafiosi
  CURRO' Antonino e SARTORI Natale) per il reperimento del 50
  per cento della somma come sopra determinata (e quindi, per
  reperire la somma di 1 miliardo e 250 milioni di lire
  circa);
        d)  nonché concorrendo ad ideare e porre in essere
  tutte le condizioni necessarie per l'importazione della
  cocaina dalla Colombia, concorrendo in tali condotte e
  partecipando alla associazione anche D'AGOSTINO Fabio (figlio
  di Rosario) e tale "Emanuele", ancora non identificato, non
  realizzando - almeno sino al 1996 - le importazioni della
  sostanza stupefacente, unicamente a causa dei ripetuti arresti
  compiuti dalle forze dell'ordine nei confronti di MANGANO
  Vittorio, CUCUZZA Salvatore, ZERBO Giovanni e D'AGOSTINO Saro,
  quest'ultimo arrestato all'aeroporto di Fiumicino proprio
  mentre trasportava un ingente quantitativo di cocaina dalla
  Colombia in Italia.
      Commesso in Palermo, Milano ed in Caracas, oltre che
  in altre località del territorio nazionale ed estero,
  dall'ottobre del 1995 sino a tutto il 1996.
  CHIOFALO Giuseppe, CIRFETA Cosimo, DELL'UTRI Marcello
      III)  Calunnia aggravata in concorso  (reato p. e p.
  dagli articoli 110, 61 n. 2, 81 n. 2, 368 c.p. e 7
  decreto-legge n. 152/91), perché, in concorso fra loro, al
  fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata
  Cosa Nostra (in particolare, contribuendo a screditare e
  delegittimare alcuni importanti collaboratori di giustizia
 
                              Pag.6
 
  dissociatisi da Cosa Nostra), ed i primi due anche al fine di
  assicurare l'impunità a DELL'UTRI Marcello, imputato davanti
  al Tribunale di Palermo per il reato di cui agli articoli 110
  e 416-  bis  c.p., incolpavano - pur sapendoli innocenti -
  del delitto di calunnia aggravata in concorso i collaboratori
  di giustizia DI CARLO Francesco, GUGLIELMINI Giuseppe e
  ONORATO Francesco, agendo in concorso con altri, e con più
  azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in
  particolare accusandoli falsamente di essersi inventati false
  accuse nei confronti del predetto DELL'UTRI Marcello ed altri
  concernenti presunte collusioni di questi ultimi con Cosa
  Nostra, nonché di avere proposto al CIRFETA Cosimo di
  inventarsi false accuse di analogo contenuto al fine di
  confermare le loro dichiarazioni, commettendo tale reato il
  CIRFETA nell'inoltrare a varie Autorità numerose missive
  contenenti le predette accuse, che poi confermava in
  dichiarazioni rese a personale della polizia penitenziaria e
  CHIOFALO Giuseppe e DELL'UTRI Marcello nell'istigare il
  CIRFETA alla commissione di detto reato e nel rafforzarlo nel
  suo proposito criminoso anche tentando - unitamente al CIRFETA
  - di convincere altri collaboratori a confermarne le
  accuse.
      Commesso in Paliano, Palermo ed altre località del
  territorio nazionale il 27 luglio 1997, ed in data anteriore e
  successiva.
                           RILEVATO
      che - a seguito del decreto n. 1481/98 emesso il data 22
  dicembre 1998 - il G.I.P. presso questo Tribunale ha
  autorizzato l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche
  sull'utenza cellulare:
        n. 0368-66 (...) intestata ad Antonio FEDELE, ed in uso
  a CHIOFALO Giuseppe, nato a Castroreale Terme (ME) il 16
  giugno 1950;
      che - a seguito del decreto n. 7/99 emesso il 7 gennaio
  1999 - il G.I.P. presso questo Tribunale ha autorizzato
  l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche sull'utenza
  cellulare:
        n. 0335-63 (...) intestata ed in uso a NASO Bruno
  Giosué, nato a Roma il 5 luglio 1947;
      che - a seguito del decreto n. 59/98 emesso il data 29
  gennaio 1998 - il G.I.P. presso questo Tribunale ha
  autorizzato l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche
  sull'utenza cellulare:
        n. 0338-87 (...) intestata a MONTEROSSO Jaqueline, ed
  in uso a GRUT Yvette Denise Andree, nata a Baden Baden
  (Germania) il 22 novembre 1947;
      che tra tutte le conversazioni intercettate e registrate
  ve ne sono talune nelle quali uno degli interlocutori è stato
  sicuramente individuato nell'onorevole Marcello DELL'UTRI,
  attuale membro della Camera dei Deputati, in relazione al
  quale il G.I.P., su richiesta di questo Ufficio, ha emesso
 
                              Pag.7
 
  ordinanza di custodia cautelare per i reati di calunnia
  aggravata in concorso e tentata estorsione aggravata in
  concorso;
      che, in particolare, tra le telefonate di cui al decreto
  n. 1481/98 emesso in data 22 dicembre 1998, assumono
  particolare rilevanza ai fini della prova delle vicende
  oggetto del presente procedimento quelle di seguito
  elencate:
        utenza n. 0368-66 (...) intestata ad Antonio FEDELE, ed
  in uso a CHIOFALO Giuseppe, nato a Castroreale Terme (ME) il
  16 giugno 1950:
                      ...  (omissis) ...
      che le sopra elencate conversazioni intercorrono tra
  l'onorevole DELL'UTRI Marcello (Id: PAGINE ITALIA s.p.a.) e
  CHIOFALO Giuseppe (Id: FEDELE Antonio);
      che tali conversazioni telefoniche appaiono rilevanti in
  ordine al reato di calunnia contestato all'onorevole DELL'UTRI
  Marcello in concorso con CHIOFALO Giuseppe di cui al capo III)
  della rubrica, essendo connesse - perché preparatorie o
  immediatamente successive - all'incontro tra i predetti
  indagati verificatosi in data 31 dicembre 1998 nel domicilio
  protetto del CHIOFALO, come ampiamente argomentato da questo
  Ufficio nella richiesta di custodia cautelare in carcere del
  22 gennaio 1999 allegata alla richiesta di autorizzazione
  all'arresto ex articolo 68 Cost. nei confronti dell'onorevole
  DELL'UTRI già trasmessa a codesta Camera dei Deputati, che si
  intende qui integralmente riportata a trascritta;
      che tra le altre conversazioni intercettate e registrate
  in forza del decreto n. 59/98 emesso il 29 gennaio 1998
  (procedimento nr. 5677/96 R.G.N.R.), ve ne sono alcune nelle
  quali uno degli interlocutori è stato sicuramente individuato
  nell'onorevole DELL'UTRI Marcello;
      che, tra queste ultime, assumono particolare rilevanza ai
  fini della prova delle vicende oggetto del presente
  procedimento quelle di seguito elencate:
 
                              Pag.8
 
        utenza n. 0338-87 (...) intestata a MONTEROSSO
  Jaqueline, ed in uso a GRUT Yvette Denise Andree, nata a Baden
  Baden (Germania) il 22 novembre 1947:
                      ...  (omissis) ...
      che le sopra elencate conversazioni intercorrono tra
  l'onorevole DELL'UTRI Marcello e GRUT Yvette Denise Andree
  (Id: MONTEROSSO Jaqueline);
      che la rilevanza delle predette conversazioni telefoniche
  con particolare riferimento alle esigenze cautelari in tema di
  inquinamento probatorio sono state evidenziate nella richiesta
  di custodia cautelare in carcere del 22 gennaio 1999 che qui
  si intende integralmente riportata in parte qua;
      che tra altre conversazioni intercettate e registrate in
  forza del decreto n. 7/99 ve ne sono delle altre nelle quali
  uno degli interlocutori è stato sicuramente individuato
  nell'onorevole DELL'UTRI Marcello;
      che, tra queste ultime, assumono particolare rilevanza ai
  fini della prova delle vicende oggetto del presente
  procedimento quelle di seguito elencate:
        utenza n. 0335-63 (...) intestata ed in uso a NASO
  Bruno Giosué, nato a Roma il 5 luglio 1947;
                      ...  (omissis) ...
      che le sopra elencate conversazioni intercorrono tra
  l'onorevole DELL'UTRI Marcello e l'avvocato NASO Bruno Giosué
  (Id: Naso Bruno Giosué);
      che tali conversazioni telefoniche appaiono rilevanti in
  ordine al reato di calunnia di cui al capo III) della rubrica
  contestato all'onorevole DELL'UTRI Marcello in concorso anche
  con l'avvocato NASO, così come desumibile dalla integrazione
  relativa agli ulteriori atti raccolti, inviata in data odierna
  a codesta onorevole Camera dei deputati, e che qui deve
  intendersi integralmente riportata e trascritta;
 
                              Pag.9
 
      che, in particolare, per un più completo quadro degli
  elementi probatori a carico dell'onorevole DELL'UTRI, appare
  quindi opportuno utilizzare anche gli elementi relativi al
  ruolo dell'avvocato NASO, già difensore del CHIOFALO, elementi
  che dimostrano che il DELL'UTRI non fu affatto solo
  destinatario delle presunte "rivelazioni" di CHIOFALO e
  CIRFETA, bensì principale protagonista ed "autore" del piano
  calunnioso posto in essere dai due detenuti;
      che, in ordine al ruolo dell'avvocato NASO già il 18
  dicembre 1998 SPARTA LEONARDI Carmelo aveva dichiarato:
      "  In particolare a mio fratello, che era stato in
  carcere a Rebibbia anche con il CIRFETA fu proposto di
  confermare le accuse di CIRFETA nei confronti di tre
  collaboratori (GUGLIELMINI, ONORATO ed un altro di cui "al
  momento non ricordo il nome"); a me fu proposto di dichiarare
  di avere assistito ad analoghi accordi presi fra CUCUZZA e
  FERRANTE.
      Preciso che tutti eravamo ben consapevoli che la proposta
  fatta a me e mio fratello consisteva nel dichiarare cose non
  vere in quanto mio fratello ha sempre detto anche a loro che
  era impossibile che vi fosse stato questo accordo anche perché
  sapeva bene che quei tre collaboratori non avevano dato
  confidenza con il CIRFETA e io non avevo mai sentito parlare
  mai CUCUZZA e FERRANTE di questa cosa.
      Il CHIOFALO ha ammesso con mio fratello, in mia presenza,
  che si trattava di una montatura, ma per convincerci ci ha
  detto che se avessimo accettato la loro proposta ne avremmo
  ricavati benefici sia in denaro sia con l'intervento di un
  avvocato e di un senatore di FORZA ITALIA di nome
  (OMISSIS).
      Di tale senatore e di un avvocato che sarebbe venuto a
  fare colloqui con me mi ha parlato anche il CIRFETA.  Più di
  recente, in epoca successiva alla mia lettera del 21 ottobre,
  il CHIOFALO è ritornato a parlarmene fornendomi anche il nome
  e i numeri di telefono di questo avvocato: si tratta
  dell'avvocato Giosuè Bruno NASO, del Foro di Roma";
      Che SPARTA LEONARDI Francesco, in proposito, aveva
  dichiarato:
      "  Il CHIOFALO mi ha detto che se avessimo accettato la
  loro proposta ne avremmo ricavati benefici sia in denaro sia
  per l'intervento prima di un avvocato, di nome (OMISSIS), e
  successivamente di un altro avvocato, di nome NASO, nonché di
  un senatore di FORZA ITALIA di nome (OMISSIS).
      Detto senatore sarebbe dovuto venire a fare un colloquio
  con me perché io avvalorassi quanto dichiarato dal CIRFETA,
  dopo aver nominato uno dei predetti avvocati quale mio
  difensore.
      Ricordo che dopo la mia lettera del 21 ottobre, il
  CHIOFALO è ritornato a parlarmi degli stessi discorsi,
  fornendomi anche il nome e i numeri di telefono dell'avvocato
  Giosuè Bruno NASO, del Foro di Roma";
      che dall'attività di riscontro espletata dalla DIA è
  emerso che i numeri di telefono forniti dal CHIOFALO ai
 
                             Pag.10
 
  fratelli SPARTA (e da questi ultimi riferiti all'Ufficio: cfr.
  le allegate trascrizioni delle rispettive audizioni,
  integralmente registrate) corrispondono effettivamente a
  quelli di utenze telefoniche in uso all'avvocato NASO e che
  quest'ultimo è stato nominato dal CHIOFALO quale suo difensore
  nel 1998 (cfr. nota della Direzione Casa di Reclusione di
  Paliano del 17 febbraio 1999), nell'anno - cioè - in cui sono
  più intensi i contatti telefonici fra il CHIOFALO e
  l'onorevole DELL'UTRI (cfr. nota della DIA del 29 gennaio
  1999, già trasmessa a codesta Camera);
      che, a parte la piena valenza di riscontro obiettivo di
  tale telegramma inviato agli SPARTA (già rilevata
  nell'ordinanza cautelare del GIP), da questi poi
  effettivamente ricevuto in data successiva alle loro
  dichiarazioni, ciò che va qui sottolineato è che quel
  telegramma altro non era che l'ulteriore fase di attuazione
  del piano calunnioso, gestito insieme da CHIOFALO e DELL'UTRI,
  servendosi - ora - del CIRFETA, ora dell'avvocato NASO;
      che dalla telefonata intercorsa tra l'onorevole DELL'UTRI
  (chiamante) e l'avvocato NASO in data 5 febbraio 1999 emerge
  con evidenza che il primo ha un ruolo tutt'altro che "passivo"
  nella vicenda, tanto che, qualche giorno dopo l'incontro di
  Rimini, chiama l'avvocato NASO (che con evidenza già lo
  conosce) per sollecitarlo ad occuparsi della sorte di CHIOFALO
  per tranquillizzarlo,  visto che  è in difficoltà, 
  sicché  sarebbe urgente... vedere che cosa c'è; 
      che dalla successiva conversazione telefonica dell'11
  febbraio 1999 tra i medesimi soggetti si evidenzia l'ulteriore
  necessità dell'onorevole DELL'UTRI (chiamante) di incontrarsi
  con l'avvocato NASO al punto di  convocarlo  ad un
  incontro a tre  presso un comune antico, di cui - infatti
  - viene fatto soltanto il nome di battesimo,  Cesare; 
      che tale ruolo dell'avvocato NASO - ed il suo
  collegamento con l'onorevole DELL'UTRI - vengono fuori con
  estrema chiarezza anche dalla telefonata intercorsa tra
  CHIOFALO Giuseppe e DELL'UTRI il 23 dicembre 1998, riportata
  nella ordinanza del Giudice per le indagini preliminari (da
  intendersi qui trascritta nella parte in questione)
                         CONSIDERATO
      che queste conversazioni appaiono manifestamente
  rilevanti, in quanto costituiscono elementi probatori in
  ordine ai reati specificati in rubrica nonché relativamente
  all'attività di inquinamento probatorio posta in essere dal
  parlamentare indagato nel presente ed in altri procedimenti
  attualmente in fase di indagini preliminari e dibattimentale,
  in coerenza con altre diverse e convergenti risultanze
  processuali risultanti dagli atti allegati alla richiesta di
  autorizzazione all'arresto già trasmessi a codesta Camera dei
  deputati;
      che le risultanze in questione scaturiscono da
  intercettazioni non suscettibili di preventiva autorizzazione
  ex  articolo 68, comma 30, della Costituzione proprio
  perché non riguardanti utenze telefoniche intestate od in uso
  a parlamentari, ed avendo già evidenziato nella nota di "invio
  di atti ulteriori" che l'interlocutore del CHIOFALO è stato
  identificato nella persona dell'onorevole DELL'UTRI soltanto
 
                             Pag.11
 
  al momento dell'incontro del 31 dicembre 1998 (cfr. pag. 71
  della nota di "invio");
      che questo Ufficio del pubblico ministero in sede di
  richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata al GIP ha
  ritenuto che le intercettazioni telefoniche effettuate
  sull'utenza in uso a CHIOFALO Giuseppe (nelle quali l'altro
  interlocutore è stato individuato nell'onorevole DELL'UTRI) in
  quanto legittimamente disposte ed eseguite, fossero
  utilizzabili nei confronti del parlamentare indagato anche
  tenuta presente la mancata conversione in legge del
  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante "Disposizioni
  urgenti per l'attuazione. dell'articolo 68 della Costituzione"
  (cfr. richiesta di custodia cautelare in carcere del 22
  gennaio 1999);
      che, tuttavia, il giudice per le indagini preliminari è
  andato in contrario avviso, dichiarando inutilizzabili nei
  confronti dell'onorevole DELL'UTRI le suddette intercettazioni
  telefoniche e, di converso, ritenendole pienamente
  utilizzabili nei confronti del coindagato CHIOFALO Giuseppe,
  pacificamente non coperto dalla immunità parlamentare;
      che, pertanto, anche per evitare evidenti disparità di
  trattamento in violazione del principio costituzionale di
  uguaglianza, si rende necessario chiedere a codesta Camera dei
  deputati l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti
  dell'onorevole DELL'UTRI Marcello le intercettazioni sopra
  specificate
                           P. Q. M.
                            CHIEDE
      al signor Presidente della Camera dei Deputati
  l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni
  telefoniche intercettate, analiticamente indicate in premessa,
  nei confronti dell'onorevole DELL"UTRI Marcello.
      Palermo, 1^ aprile 1999.
             Il procuratore della Repubblica agg.
                        Guido Lo Forte
          I sostituti procuratori della Repubblica:
                        Domenico Gozzo
                       Antonio Ingroia
                       Mauro Terranova
                           Lia Sava
                      Umberto De Giglio
               Il procuratore della Repubblica
                      Gian Carlo Caselli
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  MELONI) 
                            sulla
         DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
       DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
                  nei confronti del deputato
                          DELL'UTRI
  nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi
                          confronti
  (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
                      5222/97 R.G.N.R.).
           TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
             PRESSO LA CORTE D"APPELLO DI PALERMO
                       il 6 aprile 1999
         Presentata alla Presidenza il 12 luglio 1999
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - E' ben noto a questa Camera che
  presso il Tribunale di Palermo e in corsa nei confronti
  dell'onorevole Marcello Dell'Utri, ed altri, un procedimento
  penale per i delitti di estorsione tentata ed aggravata e di
  calunnia aggravata.  In relazione a tale procedimento il G.I.P.
  di quel Tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere
  dell'onorevole Dell'Utri e di altre sette persone.  A tutti è
  noto, peraltro, che l'arresto dell'onorevole Dell'Utri non è
  stato autorizzato dalla Camera.  In data 2 aprile 1999, la
  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in
  relazione al medesimo procedimento, ha avanzato la richiesta
  di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni
  telefoniche.  Infatti, l'Autorità giudiziaria di Palermo, con
  vari decreti, aveva autorizzato, nel corso delle indagini
  relative alle ipotesi delittuose di cui prima si è detto,
  l'intercettazione delle utenze telefoniche intestate ad
  Antonio Fedele ed in uso a Giuseppe Chiofalo, all'avvocato
  Bruno Giosuè Naso, a Jaqueline Monterosso ed in uso a Yvette
  Denise Andrée Grut.  Dalle conversazioni intercettate su tali
  utenze è emerso che ad esse ha preso parte l'onorevole
  Dell'Utri.  Il P.M. palermitano, preso atto del fatto che il
  G.I.P., nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei
  confronti dell'onorevole Dell'Utri aveva ritenuto non
  utilizzabili le intercettazioni  de quo   (rectius
  parte di esse, e più precisamente quelle intercorse con il
  coindagato Giuseppe Chiofalo) perché la loro utilizzazione non
  era stata autorizzata dalla Camera di appartenenza, chiede ora
  che questa si pronunci in merito a tale autorizzazione, con
  riferimento a quelle intercettazioni il cui contenuto egli
  ritiene manifestamente rilevante ai fini processuali.
     Il tempo accordato allo svolgimento di questa relazione
  non consente di riportare l'integrale trascrizione delle
  conversazioni suddette, di cui pertanto si rende necessario
  riassumere il contenuto.
     Un gruppo di intercettazioni (complessivamente otto)
  riguarda conversazioni intercorse tra l'onorevole Dell'Utri e
  Giuseppe Chiofalo che, come si ricorderà è insieme al primo
  imputato del delitto di calunnia aggravata nei confronti di
  alcuni collaboratori di giustizia che hanno deposto a carico
  dello stesso onorevole Dell'Utri in relazione al processo che
  contro di lui si svolge, sempre in Palermo, e che lo vede
  imputato di associazione mafiosa.  Le conversazioni
  intercettate precedono e seguono l'incontro avvenuto in data
  31 dicembre 1998 tra i due coimputati presso il domicilio
  protetto del Chiofalo.  In particolare, quelle che precedono
  l'incontro mirano a fissarlo e organizzarlo, mentre quelle che
  lo seguono, a pochi minuti dal termine di esso, esprimono la
  preoccupazione del Chiofalo, il quale era consapevole di
  essere sorvegliato, che l'incontro medesimo si fosse svolto
  senza che il servizio di protezione fosse stato avvertito e
  senza la presenza di un avvocato.
     Altre intercettazioni (complessivamente due) riguardano
  conversazioni intercorse tra l'onorevole Dell'Utri e Yvette
  Denise Andrée Grut.  Tali conversazioni, secondo l'accusa hanno
  rilevanza probatoria in ordine al tentativo che sarebbe stato
  compiuto dall'onorevole Dell'Utri di inquinare le prove.
     Altre intercettazioni ancora (complessivamente due)
  riguardano conversazioni tra l'onorevole Dell'Utri e Bruno
  Giosuè Naso, avvocato in Roma, coimputato con Dell'Utri del
 
                              Pag.3
 
  delitto di calunnia pluriaggravata; esse dimostrerebbero come
  l'onorevole Dell'Utri sia autore, in realtà, del piano
  calunnioso posto in essere da Chiofalo e Cirfeta.
     Quale possa essere il valore processuale del contenuto di
  tali conversazioni è questione che non attiene alla nostra
  decisione, essendo per noi sufficiente costatare che la
  materia a cui si riferiscono non è estranea al processo di cui
  si tratta.
     In primo luogo, deve essere rilevato che le
  intercettazioni sono state disposte legittimamente; riguardano
  utenze terze, diverse da quelle del parlamentare o da quelle
  da lui normalmente usate; riguardano utenze di soggetti
  indagati o di soggetti che hanno comunque un ruolo nel
  processo in corso.
     A tal proposito bisogna dire che da qualche parte, anche
  nel corso delle discussioni svoltesi nella Giunta per le
  autorizzazioni si è sentito affermare che i magistrati che
  hanno disposto le intercettazioni sapevano che l'onorevole
  Dell'Utri avrebbe potuto essere uno degli interlocutori su
  quelle utenze.  Di qui si vorrebbe dedurre la maliziosità delle
  disposte intercettazioni e la volontà, da parte dei
  magistrati, di eludere la richiesta di autorizzazione
  preventiva di cui all'articolo 68, comma 3, della
  Costituzione.  L'argomento appare davvero eccessivo.  A parte
  che l'identità del soggetto conversante con gli intercettati
  viene, nella fattispecie, conosciuta dagli intercettanti solo
  al momento della conversazione e, in molti casi, addirittura
  successivamente, sarebbe veramente singolare se si stabilisse
  che l'Autorità giudiziaria, nel disporre intercettazioni
  necessarie alle indagini che conduce, debba tener conto delle
  relazioni sociali del soggetto su cui si indaga.  I 945
  parlamentari di questo Paese hanno in genere intense relazioni
  sociali, per non dire di quelle che intrattengono in ragione
  del proprio ufficio; in molti casi tali relazioni sono
  perfettamente conosciute, se i magistrati dovessero tenerne
  conto, il numero dei casi nei quali dovrebbe essere richiesta
  l'autorizzazione preventiva diverrebbe inverosimile.
     Osservo che, allo stato attuale della legislazione, non vi
  è alcuna norma che prescriva l'autorizzazione per
  l'utilizzazione di intercettazioni su utenze terse dalle quali
  si evinca la partecipazione di un parlamentare.  Sia in sede
  parlamentare, sia da parte della dottrina si è in più
  occasioni messo in evidenza il pericolo di un'interpretazione
  che postuli il contrario, giacché il solo fatto che si scopra
  che alle conversazioni intercettate partecipi un deputato o un
  senatore potrebbe bloccare le indagini o perfino annullare
  mezzi di prova già formati.
     Naturalmente so bene che le decisioni di questa Camera si
  sono orientate in senso contrario a tale opinione; per parte
  mia auspico un mutamento d'avviso, ma quand'anche il
  precedente affermatosi venga riconfermato, come lascia
  intendere il progetto di legge già approvato da questa Camera,
  ritengo che si debbano fissare alcuni criteri.
     Intanto, mi pare si debba dire che la  ratio
  dell'articolo 68 della Costituzione non consiste nella
  tutela della riservatezza del parlamentare.  Il diritto alla
  riservatezza è relativo alla sfera personale di ciascuno e,
  nei limiti in cui la protezione è accordata, essa e uguale per
  ogni cittadino.  Anzi, si rifletta sul fatto che se una
  differenza di tutela è rinvenibile in questa materia in
  relazione a soggetti diversi, essa è semmai a svantaggio dei
  personaggi pubblici, nella accezione più larga di questa
  espressione, nel senso che in qualche caso, com'è stato
  chiarito dalla giurisprudenza prevalente, il diritto alla
  riservatezza si attenua in chi è maggiormente esposto alla
  valutazione e al giudizio del pubblico, rispetto a quanto
  possa pretendere il cittadino meno esposto.  Comunque la si
  voglia pensare su questo punto, l'argomento connesso alla
  riservatezza non è utilizzabile per un evidente vizio logico:
  nel caso dell'autorizzazione successiva la riservatezza è già
  stata violata; se fosse questo il fine dell'eventuale diniego
  dell'autorizzazione, esso non potrebbe in alcun caso
  raggiungere il suo scopo.  Coloro che pensano che il bene
  tutelato dalla norma costituzionale sia la riservatezza
 
                              Pag.4
 
  dovrebbero riflettere sulla contraddizione che vi sarebbe nel
  fatto che il mezzo esperibile per ottenere tale tutela
  porterebbe gli elementi che si pretenderebbe di tenere
  riservati a godere di una pubblicità clamorosa e
  straordinariamente diffusa.  Basti pensare che, in questo
  preciso momento, stiamo parlando di intercettazioni, del loro
  contenuto, di chi abbia parlato e con chi, del perché e in
  quali circostanze.  Che rimane di riservato, a questo punto?
  Solo una cosa, in verità, che quegli elementi, da tutti
  conosciuti, sarebbero inibiti solo alla cognizione del
  giudice.  Questa contraddizione insanabile non può essere fatta
  risalire alla norma costituzionale.
     Dunque, anche a voler ammettere che l'utilizzazione delle
  intercettazioni incidentali delle conversazioni dei
  parlamentari debbano essere autorizzate, occorre trovare un
  altro fondamento giuridico e questo non può essere che quello
  relativo alla tutela della funzione parlamentare.  Ciò si
  evince, del resto, chiaramente dalla lettura dell'articolo 68
  della Costituzione.  L'autorizzazione che deve essere richiesta
  per sottoporre membri del Parlamento ad intercettazioni, in
  qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni è analoga
  (come dice la norma costituzionale) a quella richiesta per la
  perquisizione o per l'arresto.  Ma perquisizione e arresto sono
  sottoposti ad autorizzazione preventiva perché, se così non
  fosse, uno dei poteri costituzionali potrebbe interferire e
  pesantemente limitare un altro potere dello Stato.  In altre
  parole, le Camere devono poter verificare autonomamente che le
  misure richieste nei confronti dei loro membri non abbiano un
  intento politico solo per questa ragione, e non per accordare
  un privilegio, la tutela della libertà  (lato sensu)  del
  parlamentare e rafforzata rispetto a quella del cittadino non
  parlamentare.
     Seguendo il filo di questo ragionamento, bisogna
  concludere che l'autorizzazione alla utilizzazione di
  intercettazioni incidentali può essere negata solo quando si
  ravvisi - ma di ciò si dovrebbe dare dimostrazione obiettiva -
  che le intercettazioni in questione siano state disposte al
  fine di attentare o, comunque, limitare la funzione
  parlamentare.
     Nei confronti dell'onorevole Dell'Utri sono in corso a
  Palermo alcuni processi penali che niente hanno a che vedere
  con la sua attività politica.  Tutti sanno di che si tratta e
  non voglio per niente insistere su questo punto.  Personalmente
  mi auguro come credo ciascuno di voi, sia per Marcello
  Dell'Utri, sia per l'autorevolezza e la dignità delle
  istituzioni parlamentari, che la vicenda processuale dimostri
  alla fine la sua estraneità ai fatti che gli vengono ascritti,
  ma voi nel contempo ammetterete con me che in ordine a quei
  delitti, quali in nessun modo riguardano la funzione
  parlamentare, niente debba fare questa Camera che esorbiti dai
  limiti della stretta tutela delle proprie funzioni e che
  possa, perciò, ingenerare il sospetto che si vogliano
  sottrarre surrettiziamente al processo dei mezzi di prova,
  mezzi che, per di più, sono stati già in parte ammessi dal
  G.I.P. nei confronti di altri coimputati.
     Per l'onorevole Dell'Utri la magistratura ha ritenuto di
  dover richiedere la misura della custodia cautelare in
  carcere.  La Camera, nella sua autonomia, ha deliberato di
  opporre un diniego a tale richiesta ed io ricordo bene che
  molti fra quanti hanno sostenuto quella decisione hanno
  affermato non esservi bisogno dell'arresto di Dell'Utri perché
  si sarebbe comunque celebrato il processo, con il quale si
  sarebbe conosciuta la verità.  Ma se oggi, a distanza di
  qualche giorno, prendessimo una decisione che limita in quel
  processo la utilizzazione dei mezzi probatori che l'accusa
  ritiene dl possedere e che saranno comunque sottoposti alla
  libera valutazione del giudice del dibattimento, secondo le
  regole del diritto, allora anche quella decisione apparirebbe
  fortemente inficiata, giacché essa si porrebbe come il
  segmento di una sequenza di atti miranti a garantire ad un
  membro del Parlamento un'immunità a cui in alcun modo ha
  diritto.
     Non è questo che serve al Paese, non è questo che serve al
  Parlamento: non vogliate incappare nel rischio di rafforzare
  nel cittadino la convinzione, già significativamente presente,
 
                              Pag.5
 
  che la giustizia, quando si tratti di titolari di cariche
  politiche già ostacolata nel seguire il suo corso naturale.  I
  cittadini e - se mi consentite - in primo luogo noi, che siamo
  cittadini investiti della delicatissima funzione di
  rappresentare tutti gli altri, abbiamo interesse che la
  giustizia né sia, né appaia deviata da decisioni politiche o
  da un malinteso spirito di difesa corporativa.
     Sulla base del ragionamento che ho tentato di svolgere,
  propongo, a nome della Giunta per le autorizzazioni, che su
  questo punto ha votato - non è mia intenzione nasconderlo -
  dividendosi in parti uguali, che l'Assemblea autorizzi
  l'utilizzazione in giudizio delle intercettazioni di cui
  parliamo.  Paradossalmente, colleghi, a me pare, nell'avanzare
  questa proposta e proprio in relazione al ragionamento fatto,
  di nutrire nei confronti della capacità dell'onorevole
  Dell'Utri di dimostrare la propria innocenza maggiore fiducia
  di quanta ne venga espressa da chi si sentirebbe meglio
  garantito, forse, da un intervento esterno sul processo.
                                Giovanni MELONI,  Relatore. 
 
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