| DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE
DELL'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO
nei confronti del deputato
GASPARRI
in qualità di testimone nell'ambito del procedimento
penale
n. 615/95 del registro generale del tribunale di Roma
TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA VI SEZIONE PENALE
DEL TRIBUNALE DI ROMA
il 6 giugno 1996
Pervenuta alla Presidenza l'11 giugno 1996
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All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma
Roma, lì 6 giugno 1996.
Si trasmette per quanto di competenza l'ordinanza emessa
da questo Tribunale, in data 31 maggio 1996, con la quale si
dispone l'accompagnamento coattivo dell'onorevole Maurizio
Gasparri, affinché renda testimonianza nel procedimento penale
n. 615/95 R.G. nei confronti di Schiada Luca + altri per
tentato plurimo omicidio ed altro.
In attesa delle determinazioni di codesta onorevole
Assemblea, alle quali si è subordinata l'esecuzione del
provvedimento ablatorio de quo agitur, si saluta e si
ringrazia.
Il Presidente della VI sezione
penale del Tribunale di Roma
Mario Almerighi
Si allegano, oltre ai documenti richiamati nell'ordinanza
in data 31 maggio 1996, i verbali di udienza nei quali si sono
disposti i rinvii e il decreto che dispone il rinvio.
ORDINANZA
Il Tribunale, Sezione VI penale, 2^ Collegio:
ritenuto che all'udienza odierna si doveva assumere la
testimonianza di Maurizio Gasparri, deputato al Parlamento,
nel procedimento penale n. 615/95 R.G. Trib., per tentativo
d'omicidio e altro;
che il Gasparri non è comparso all'udienza;
che nella giornata di ieri, 30 maggio 1996, giusto
quanto emerge dalla relazione di servizio del vice ispettore
Angelo Maisto della Polizia di Stato, trasmessa con nota della
questura di Roma n. 050022/96/DIGOS/5^ Sez./06/57 in data 30
maggio 1996, il Gasparri ha rifiutato di ricevere la citazione
e comparire;
che il rifiuto opposto alla ricezione dell'atto implica
che deve considerarsi avvenuta la relativa notificazione;
che, in precedenza, il Gasparri è stato renitente altre
due volte alla citazione (7 febbraio 1996 e 16 aprile 1996,
presentando, in questa seconda occasione, giustificazione per
impossibilità a comparire);
considerato che la testimonianza del Gasparri è
rilevante e necessaria, tanto che per tre volte il
dibattimento subisce rinvii a causa della mancata comparizione
del testimonio;
che l'atteggiamento assunto dal Gasparri e concretatosi
nel rifiuto di ricevere la notificazione è incompatibile con
la volontà di comparire;
che, pertanto, si rende necessario, al fine di evitare
ulteriori dilazioni, ricitare il testimonio disponendone
l'accompagnamento coattivo ex articolo 133 del codice di
procedura penale;
che, in considerazione dello status di
parlamentare del Gasparri è necessario sospendersi il
dibattimento in attesa dell'autorizzazione della Camera di
appartenenza;
PER QUESTI MOTIVI
rinvia il dibattimento all'udienza del 26 giugno 1996, ore
9,00;
dispone la citazione con accompagnamento coattivo
dell'onorevole Maurizio Gasparri per tale udienza;
subordina l'esecuzione di questo provvedimento
all'autorizzazione della Camera dei deputati, alla cui
Presidenza, a cura della Cancelleria, sarà trasmessa la
presente ordinanza nella quale è involuta la richiesta di
autorizzazione, in uno con la nota DIGOS - Questura Roma e la
relazione di servizio citate in motivazione.
Roma, 31 maggio 1996.
Il Presidente
Mario Almerighi
I Giudici:
(firme illegibili)
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